Di solito, prima del matrimonio, c’è un periodo piĂą o meno lungo che serve a favorire la conoscenza reciproca dei nubendi e ad adempiere alle formalitĂ preliminari richieste dalla legge in vista della celebrazione. In questo periodo, la coppia assume un impegno facendo la cosiddetta promessa di matrimonio o fidanzamento.
Dalla promessa non sorge nessun obbligo dei nubendi di contrarre matrimonio, in quanto una tale decisione deve rimanere assolutamente libera. Per questo motivo l‘art 79 cod civ considera invalidi gli accordi che fanno gravare sul fidanzato, che rompe la promessa di matrimonio, il pagamento di un risarcimento forfettario del danno risentito dall’altro fidanzato per rottura della promessa.
Da quest’ultima derivano, invece, i seguenti obblighi:
- a carico di ambedue fidanzati: la restituzione dei doni e di altri effetti personali
- a carico del fidanzato che è venuto meno ingiustificatamente alla promessa o chi ha dato altre giustificate ragioni di rottura: un risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i doni, quelli che devono essere restituiti sono quelli ricevuti dall’altro a causa della promessa di matrimonio. Il fidanzato beneficiario del dono deve restituire il bene ricevuto, a meno che la restituzione risulti impossibile: in tal caso deve corrisponderne il valore.
Non devono essere restituite le cosiddette liberalitĂ d’uso, cioè quei regali che si è soliti scambiarsi per affetto in occasione di alcune ricorrenze.
Se tra i fidanzati vengono stipulate vere e proprie donazioni, queste sono disciplinate dalle regole di questo contratto: quindi la donazione non sarà valida se non è avvenuta nel rispetto delle forme richieste dalla legge.
L’obbligo di restituzione (art 80 cod civ) sorge anche da una promessa di matrimonio unilaterale o non solenne, ma presuppone che la richiesta di restituzione del donante sia fatta, a pena di decadenza, entro un anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio o di alla morte dell’altro fidanzato.
Questi atti di liberalitĂ si differenziano dalle cosiddette donazioni obnuziali, cioè quelle donazioni fatte a riguardo di un futuro matrimonio e che hanno la funzione di contribuire a formare il patrimonio della futura famiglia. L’efficacia di queste donazioni è sospensivamente condizionata alla celebrazione di un valido matrimonio.
Si devono restituire anche fotografie, corrispondenza e altri oggetti simili, riproducendo certi aspetti della persona. La restituzione serve a tutelare i diritti fondamentali della persona, come la riservatezza, l’immagine.
Il danno è risarcibile solo se ricorrono i seguenti presupposti (81 cod civ):
-
la promessa è bilaterale
-
la promessa deve essere stipulata per scrittura privata, atto pubblico o risulti dall’azione dei nubendi di aver provveduto a fare le pubblicazioni
-
deve provenire da un maggiorenne oppure da un minore legittimato a contrarre matrimonio
-
la rottura può non essere giustificata oppure è giustificata per sottrarsi all’impegno
-
la richiesta da parte del danneggiato deve essere tempestiva.
Sono ingiustificate ragioni di rottura della promessa quelle che risultano chiaramente pretestuose o che comunque, in base alla valutazione sociale, non risultano talmente gravi da rimettere in discussione l’impegno di celebrare le nozze. Giustificate, invece, sono tutte quelle ragioni serie, sopravvenute alla promessa o successivamente conosciute o che comunque avrebbero causato l’invaliditĂ del matrimonio, se non fossero state conosciute al momento della celebrazione.
La domanda per il risarcimento deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto rifiuto di adempiere la promessa.
L’entitĂ del risarcimento è limitata alle spese fatte e alle obbligazioni contratte dall’avente diritto a causa della promessa, oltre ai danni patrimoniali subiti dall’altro fidanzato che è stato indotto dall’altro membro della copia a tenere il comportamento pregiudizievole, garantendo la celebrazione del matrimonio (si applica l’art 2043 per l’illecito extracontrattuale).
Il risarcimento del danno è giustificato per il fatto che uno dei nubendi ha reso inutile, senza motivo le spese affrontate dall’alto fidanzato per la celebrazione del matrimonio: è contrario, quindi, buona fede, il comportamento del fidanzato che rompe la promessa di matrimonio per ragioni socialmente non apprezzabili oppure via all’altro giustificato motivo per rifiutare la celebrazione.