La libertà matrimoniale rientra tra le libertà fondamentali della persona tutelate dal nostro ordinamento: quindi, l’impegno assunto da ognuno dei nubendi non è suscettibile d’esecuzione in forma specifica e può essere revocato senza limiti fino al momento della celebrazione (art 79 cod civ).
Inoltre, l’ordinamento vieta anche l’apposizione di clausole negoziali che tendono ad influenzare la volontà matrimoniale, ma deve ritenersi illecita qualsiasi condizione, apposta ad un negozio, che incide sull’esercizio della libertà matrimoniale, mentre sono consentite quelle clausole che tendono ad assecondare la scelta, rendendola possibile.
Lesivo della libertà matrimoniale e può essere il cosiddetto “contratto prossenetico “ o mediazione matrimoniale, con il quale il mediatore, per scopo di lucro, si obbliga a prestare la propria opera per facilitare il matrimonio di una persona, fornendo le informazioni di carattere personale o patrimoniale su persone dell’altro sesso ovvero favorendo l’incontro la conoscenza con esse. In particolare, la lesione della libertà matrimoniale si verifica se l’attività del mediatore influenza la volontà dei soggetti per indurre al matrimonio, come nel caso in cui il corrispettivo per l’attività prestata è dovuto solo se il matrimonio viene effettivamente celebrato.
Lecito, invece, è il contratto con il quale il mediatore si limita a creare o facilitare occasione d’incontro, dietro corresponsione di un corrispettivo che va prestato a prescindere dall’esito successivo.