Il destino della locuzione sospensione del rapporto di lavoro è sempre stato, in qualche misura, paradossale. A dispetto del senso comune, infatti, al di là della non attuazione della prestazione facente carico al lavoratore (sospensione del lavoro), il rapporto di lavoro subordinato continuava a produrre effetti giuridici di rilievo, ivi compresi quelli economici e previdenziali. Il denominatore comune di tali istituti, quindi, è stato ravvisato nell’effetto modificativo del normale andamento del rapporto di lavoro. Quando detto ha indotto taluni a ritenere inutile il ricorso alla nozione di sospensione e a configurare gli eventi in questione come veri e propri momenti di attuazione del programma contrattuale .

Dal punto di vista ricostruttivo, invece, sembra più realistico e lineare continuare a concepire i contenuti delle sospensioni per quello che esteriormente appaiono, ossia come contenuti irriducibilmente e radicalmente personali, che non allargano l’ambito del contratto, ma che piuttosto si impongono ad esso.

 Al di là dei frutti ancora incerti di tale riorganizzazione culturale, resta il fatto che negli istituti sospensivi più recenti sembra essersi consumato un tendenziale scivolamento:

  • dalla necessità (es. servizio militare, malattia).
  • alla libertà di scelta del lavoratore (es. articolazione dell’alternanza fra istruzione-formazione e lavoro), che configura sospensioni meramente potestative.

(es. nella malattia l’accento non cade più sull’impossibilità di prestare, ma, in positivo, sulla tutela del diritto alla salute del lavoratore).

 Uno sguardo sinottico alle costanti strutturali della fattispecie sospensive mostra come essa sia leggibile attraverso una griglia concettuale di base:

  • nozione dell’evento sospensivo.
  • modalità di produzione dell’effetto sospensivo.
  • intensità della protezione dell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto.
  • estensione temporale di tale protezione.
  • riconoscimento o meno della retribuzione e/ o di una prestazione previdenziale integrativa o sostitutiva.

Se la disciplina di cornice esposta vale, di massima, tanto per il settore privato che per quello pubblico, di recente (l. n. 133 del 2008) si è profilata, in connessione col tempo della produttività delle pubbliche amministrazioni, una tendenza a riservare norme differenziate ai lavoratori pubblici, in particolare a fini di contrasto del fenomeno dell’assenteismo per malattia

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