Tale somministrazione coinvolge quindi tre soggetti:
- l’impresa utilizzatrice;
- il prestatore di lavoro;
- l’impresa di somministrazione.
Quest’ultima deve essere un’agenzia di lavoro, cioè in possesso di apposita autorizzazione alla somministrazione di lavoro ai sensi del D. Lgsl. 276/2003.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere, tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. E’ rimessa alla contrattazione collettiva l’individuazione dei limiti quantitativi, alla facoltà del datore di lavoro di utilizzare lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
La somministrazione è vietata:
– per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
– presso unità produttive, nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o a sospensione del rapporto o a riduzioni dell’orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale, riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni di lavoratori assunti con contratto di somministrazione.
Il rapporto tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice è regolato dal contratto di somministrazione di manodopera, che deve essere stipulato in forma scritta ed indicare espressamente:
– gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
– il numero dei lavoratori da somministrare;
– le mansioni alle quali verranno adibiti;
– le ragioni;
– gli eventuali rischi per la salute dei lavoratori;
– la durata prevista;
– il luogo, l’orario e il trattamento economico.
In mancanza di forma scritta è prevista la nullità del contratto di somministrazione e i lavoratori saranno considerati automaticamente, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’utilizzatore.
Il lavoratore, anche se assunto dall’impresa di somministrazione, presta la sua attività presso un altro datore di lavoro e si realizza, pertanto, una dissociazione tra il soggetto che formalmente è il datore di lavoro e il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione.
L’agenzia di somministrazione può assumere il lavoratore a tempo determinato o indeterminato; nel caso di assunzione a tempo indeterminato il lavoratore, nel tempo in cui rimane a disposizione senza svolgere prestazioni la vorative, ha diritto ad un’indennità di disponibilità,determinata dal contratto collettivo applicato al somministratore.
Ai rapporti di lavoro tra somministratore e lavoratore è applicata la disciplina di lavoro subordinato. La prestazione di lavoro è effettuata dal lavoratore nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice, però il potere disciplinare spetta al somministratore.
Per quanto concerne il trattamento economico del lavoratore, questo è erogato dal somministratore, ma ricade sull’utilizzatore che deve rimborsare l’agenzia. I contributi previdenziali sono versati e sostenuti dall’agenzia di somministrazione.
L’utilizzatore risponde nei confronti di terzi dei danni arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni.
Si ha somministrazione irregolare quando si realizza una fornitura di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal D. Lgsl. 276/2003: in tal caso il contratto non è nullo, ma si riconosce al lavoratore il diritto di agire in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Quando invece la fornitura di lavoro è psota in essere per eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, si ha somministrazione fraudolenta: in tal caso sia somministratore che utilizzatore sono puniti von la sanzione penale di un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Infine il D. Lgsl. 276/2003 distingue la somministrazione di lavoro dall’appalto di opere e servizi: così è stabilito che quest’ultimo si caratterizza per l’organizzazione dei mezzi necessari e per l’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.