Soggetti

La persistente frammentazione e la scarsa trasparenza dei soggetti negoziali hanno sempre costituito la causa più evidente di distorsioni del processo di contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

L’elemento di maggior rilievo è l’entrata in scena di un protagonista completamente nuovo, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) “dotata di personalità giuridica di diritto pubblico”. Con essa il legislatore ha sostituito alle varie delegazioni di parte pubblica, un’unica controparte, tecnica e stabile. E ad essa è attribuita la rappresentanza sindacale di tutte le amministrazioni pubbliche, a livello di contrattazione collettiva nazionale.

L’Agenzia non è sottoposta alla vigilanza della Previdenza del Consiglio e gli unici controlli sulla sua attività sono effettuati dalla Corte dei Conti, sulla gestione finanziaria. Oggi l’Agenzia si colloca al centro di un sistema più articolato, nel quale il potere di impartire direttive per l’azione contrattuale è stato mutato in potere di indirizzo e trasferito dal Governo ai cosiddetti Comitati di settore, organi espressi dalle forme associative delle singole amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati.

Sono ora ammesse alla contrattazione di comparto le Confederazioni sindacali, non più in quanto in sé rappresentative ma solo se affiliano un sindacato rappresentativo nel comparto o nell’area.

 Oggetti

La contrattazione collettiva ha oggi una competenza generale, potendosi svolgere su “tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali”.

Il trattamento economico continua ad essere la materia tipica affidata alla contrattazione, fin dalla legislazione degli anni ’70.

 Procedura ed efficacia

Gli accordi collettivi nel pubblico impiego hanno sempre acquistato efficacia sui rapporti di lavoro non direttamente, ma solo per il tramite di un atto di autorità. Anche nel pubblico impiego il contratto collettivo è destinato ad acquistare efficacia immediata quanto alla disciplina dei rapporti di lavoro compresi nella sua sfera applicativa. L’iter procedurale si alleggerisce, ma non viene meno:

a) Quanto al livello nazionale vi è una fase preventiva a quella propriamente contrattuale, costituita dalla deliberazione degli atti di indirizzo da parte dei comitati di settore delle pubbliche amministrazioni, che vengono trasmessi all’Aran;

b) L’Agenzia entra nella fase della trattativa in ordine alla quale il legislatore serba il più assoluto silenzio;

c) Il raggiungimento di un’intesa conduce poi direttamente alla terza fase, quella finale, la fase el perfezionamento del contratto. Oggi non è più richiesta l’autorizzazione del Governo, ma solo il parere favorevole del Comitato di settore, che deve pervenire entro cinque giorni dalla ricezione del testo. Il parere è chiaramente vincolante per l’Aran.

Il giorno successivo a quello dell’acquisizione del parere favorevole da parte del comitato di settore (o del Presidente del Consiglio), l’Aran trasmette la quantificazione dei costi contrattuali, contenuta in un prospetto allegato, alla Corte dei Conti, la quale ne verifica la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei Conti non controlla dunque più la legittimità dell’atto governativo di autorizzazione, ma solo l’esistenza della copertura finanziaria delle spese previste dal contratto.

Se la delibera della Corte è positiva oppure se decorre il termine di cinque giorni dalla ricezione senza che essa si sia pronunciata, il presidente dell’Aran sottoscrive il contratto collettivo.

Se invece la Corte dei Conti si pronuncia negativamente, l’Aran dovrà tentare l’adeguamento della quantificazione dei costi. L’intera procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall’ipotesi di accordo.

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