Sistema giuridico della previdenza sociale e rapporto giuridico previdenziale

La realizzazione della tutela previdenziale è compito dello Stato.

L’erogazione delle prestazioni previdenziali è affidata ad enti detti appunto previdenziali, i quali reperiscano i mezzi necessari per la realizzazione del loro fine istituzionale dalla contribuzione obbligatoria posta a carico dei soggetti protetti.

I soggetti che intervengono nella realizzazione della tutela previdenziale sono:

  • lo Stato
  • gli enti previdenziali
  • i soggetti tenuti al pagamento dei contributi
  • i soggetti protetti aventi diritto come tali alle prestazioni previdenziali.

La dottrina tradizionale definisce la posizione dei soggetti interessati alla realizzazione della tutela previdenza usando l’espressione di ” assicurato”, ” assicurante” e “assicuratore” o a volte di ” lavoratore”,” datore di lavoro” ed ” ente gestore delle assicurazioni sociali”.

Il fenomeno previdenziale e ricomprende anche la tutela dei liberi professionisti, degli artigiani, commercianti e degli imprenditori agricoli, dei lavoratori parasubordinati, dei familiari e che pure non sono lavoratori, delle casalinghe, nonché la tutela dei cittadini ultra sessantacinquenni che si trovino in disagiate condizioni economiche.

Il sistema giuridico della previdenza sociale deve essere inteso come l’insieme dei vari rapporti intercorrenti tra soggetti comunque partecipano alla realizzazione della tutela previdenziale e cioè: del rapporto intercorrente tra lo stato e l’istituto previdenziale, allo stato il beneficiario delle prestazioni previdenziali; nonchĂ© del rapporto intercorrente tra quest’ultimo e l’istituto previdenziale e di quello che intercorre tra l’istituto e l’obbligato al pagamento dei contributi previdenziali.

Il rapporto sul quale si cardine a tutto il sistema è quello intercorrente tra l’istituto i soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

 

Il rapporto giuridico previdenziale secondo la dottrina tradizionale

Secondo la dottrina tradizionale il rapporto giuridico previdenziale avrebbe struttura analoga a quello derivante dal contratto di assicurazione privata. Esso sarebbe formato da rapporto intercorrente tra lavoratori e l’istituto assicuratore e da quello intercorrente tra quest’ultimo e datori di lavoro: rapporti avente ad oggetto le prestazioni e i contributi previdenziali.

In questa concezione restano esclusi i rapporti dei quali lo stato è parte.

Secondo la costituzione, la realizzazione della tutela previdenziale è compito dello Stato (art.38, 4co cost). Ne deriva che i rapporti di cui quest’ultima parte si vengono a trovare con gli altri in un nesso particolarmente qualificante, non solo perchĂ© consentono di porre in evidenza il fine pubblico per il quale sono predisposti, ma anche perchĂ© la partecipazione dello stato è essenziale alla realizzazione della tutela previdenziale.

La dottrina tradizionale affermava che il rapporto giuridico previdenziale sarebbe rapporto complesso, ma unitario.

 

La relazione intercorrente tra prestazioni e contributi previdenziali

Per relazione di sinallagmaticitĂ  si deve intendere quella intercorrente tra le obbligazioni derivanti dai contratti detti a prestazioni corrispettive, nei quali le parti realizzare i propri interessi subordinandoli reciprocamente.

Sia obbligazione di versare contributi e quella di erogare prestazioni previdenziali sono imposto unicamente e immediatamente per la soddisfazione di un interesse pubblico.

Esse non realizzano la composizione del conflitto d’interessi tre soggetti obbligati, ma sono destinato a soddisfare un interesse da questi diverso e ad essi superiore: quello pubblico.

I contributi previdenziali hanno natura di tributo e sono imposti per reperire i mezzi necessari al soddisfacimento dell’interesse a pubblico connesso alla realizzazione della tutela previdenziale.