La speciale sanatoria. L’invalidazione del contratto di lavoro, consista nell’annullamento o nella dichiarazione di nullitĂ , non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, come espressamente sancito dall’art. 2126 cc., salvo che la nullitĂ derivi dall’illiceitĂ dell’ogÂgetto o della causa. Abbiamo un’ipotesi di sanatoria del contratto per il passato, con conÂseguente efficacia non retroattiva sia dell’annullamento che della dichiaraÂzione di nullitĂ , in contrasto con il regime ordinario, sanatoria riguarda l’intero contenuto del contratto.
Scarsa rilevanza pratica: l’alternativa del licenziamento. Nella pratica il ricorso all’invalidazione del contratto non si è quasi mai verificata; il lavoÂratore non ha alcun interesse alla stessa, che comporta comunque l’estinÂzione del rapporto. Per altro verso al datore conviene ricorrere, anzichĂ© all’invalidazione giudiziaria, al recesso, potendosi individuare, soprattutto nelle cause dell’ annullabilitĂ Âraggiri o violenza – una giusta causa o un giustificato motivo di licenziaÂmento.
La sanatoria non opera nel caÂso della nullitĂ per illiceitĂ dell’oggetto o della causa, con la possibilitĂ della parte interessata di agire per la ripetizione dell’indebito, esclusa nell’ipotesi di prestazione in contrasto con il buon coÂstume, come quella della prostituta (artt. 2035 e 2041 cc.).
IlliceitĂ dell’oggetto. Nell’illiceitĂ dell’ oggetto del contratto di lavoro rientra anche la prestazione professioÂnale cui si è obbligato chi non era legittimato all’esercizio della professioÂne, per la mancata iscrizione all’albo e comunque mancato possesso dei requisiti, con conseguente esercizio abusivo. L’eccezione si quando la disciplina della professione mira non alla tutela d’interessi generali, come per l’attivitĂ del medico o dell’avvocato, ma alla tutela d’interessi corporaÂtivi, come nella disciplina della professione del giornalista. In tal caso opeÂra l’art. 1418 cc., che sancisce la nullitĂ per contrasto con norme imperatiÂve, con conseguente applicazione, non ricorrendo l’illiceitĂ dell’oggetto, della speciale sanatoria prevista dall’art. 2126 cc.
Esclusione dei diritti per le mansioni superiori. Se l’esercizio di un’atÂtivitĂ professionale avviene a seguito dell’ assegnazione da parte del datore di mansioni professionali cui il laÂvoratore non sia abilitato, ne consegue l’inapplicabilitĂ dell’art. 2103 cc. che stabilisce a favore del lavoratore una tutela sia economica che normaÂtiva nell’ipotesi di svolgimento di mansioni superiori.
Non ricorre l’ipotesi dell’illiceitĂ della prestazione neppure nel caso in cui la stessa venga svolta con violazione delle norme a tutela del lavoratore, come nel caso del lavoÂro del minore dei quindici anni o che non abbia adempiuto l’obbligo scoÂlastico o nel caso del prolungamento del lavoro oltre lo straordinario o nel giorno del riposo settimanale.
L’art. 2126 cc. sancisce in questo caso il diritto del lavoratore a ricevere la retribuzione, che è il corrispettiÂvo della prestazione comunque svolta, anche se in contrasto con le norme di tutela. In tal caso, la richiesta di svolgimento da parte del datore in contrasto con le norme di tutela, comporta un illecito, anche contrattuale, del datore, e il lavoratore potrebbe chiedere, oltre la retribuzione, anche il risarcimento del maggiore danno che riesca a dimostrare, compreso quello biologico.