La speciale sanatoria. L’invalidazione del contratto di lavoro, consista nell’annullamento o nella dichiarazione di nullitĂ , non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, come espressamente sancito dall’art. 2126 cc., salvo che la nullitĂ  derivi dall’illiceitĂ  dell’og­getto o della causa. Abbiamo un’ipotesi di sanatoria del contratto per il passato, con con­seguente efficacia non retroattiva sia dell’annullamento che della dichiara­zione di nullitĂ , in contrasto con il regime ordinario, sanatoria riguarda l’intero contenuto del contratto.

Scarsa rilevanza pratica: l’alternativa del licenziamento. Nella pratica il ricorso all’invalidazione del contratto non si è quasi mai verificata; il lavo­ratore non ha alcun interesse alla stessa, che comporta comunque l’estin­zione del rapporto. Per altro verso al datore conviene ricorrere, anzichĂ© all’invalidazione giudiziaria, al recesso, potendosi individuare, soprattutto nelle cause dell’ annullabilitĂ  ­raggiri o violenza – una giusta causa o un giustificato motivo di licenzia­mento.

La sanatoria non opera nel ca­so della nullitĂ  per illiceitĂ  dell’oggetto o della causa, con la possibilitĂ  della parte interessata di agire per la ripetizione dell’indebito, esclusa nell’ipotesi di prestazione in contrasto con il buon co­stume, come quella della prostituta (artt. 2035 e 2041 cc.).

IlliceitĂ  dell’oggetto. Nell’illiceitĂ  dell’ oggetto del contratto di lavoro rientra anche la prestazione professio­nale cui si è obbligato chi non era legittimato all’esercizio della professio­ne, per la mancata iscrizione all’albo e comunque mancato possesso dei requisiti, con conseguente esercizio abusivo. L’eccezione si quando la disciplina della professione mira non alla tutela d’interessi generali, come per l’attivitĂ  del medico o dell’avvocato, ma alla tutela d’interessi corpora­tivi, come nella disciplina della professione del giornalista. In tal caso ope­ra l’art. 1418 cc., che sancisce la nullitĂ  per contrasto con norme imperati­ve, con conseguente applicazione, non ricorrendo l’illiceitĂ  dell’oggetto, della speciale sanatoria prevista dall’art. 2126 cc.

Esclusione dei diritti per le mansioni superiori. Se l’esercizio di un’at­tivitĂ  professionale avviene a seguito dell’ assegnazione da parte del datore di mansioni professionali cui il la­voratore non sia abilitato, ne consegue l’inapplicabilitĂ  dell’art. 2103 cc. che stabilisce a favore del lavoratore una tutela sia economica che norma­tiva nell’ipotesi di svolgimento di mansioni superiori.

Non ricorre l’ipotesi dell’illiceitĂ  della prestazione neppure nel caso in cui la stessa venga svolta con violazione delle norme a tutela del lavoratore, come nel caso del lavo­ro del minore dei quindici anni o che non abbia adempiuto l’obbligo sco­lastico o nel caso del prolungamento del lavoro oltre lo straordinario o nel giorno del riposo settimanale.

L’art. 2126 cc. sancisce in questo caso il diritto del lavoratore a ricevere la retribuzione, che è il corrispetti­vo della prestazione comunque svolta, anche se in contrasto con le norme di tutela. In tal caso, la richiesta di svolgimento da parte del datore in contrasto con le norme di tutela, comporta un illecito, anche contrattuale, del datore, e il lavoratore potrebbe chiedere, oltre la retribuzione, anche il risarcimento del maggiore danno che riesca a dimostrare, compreso quello biologico.

 

Lascia un commento