L’art. 2113, co. I, c.c., nel testo modificato dall’art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533, dispone l’invalidità delle rinunzie e transazioni (aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi) del lavoratore (sia gli autonomi sia per i subordinati o associati), in quanto tendenti ad eludere i limiti imposti all’autonomia negoziale.
L’invalidità deve farsi valere mediante impugnazione, anche per atto scritto extragiudiziale, entro 6 mesi dalla data della rinunzia o transazione.
L’annullabilità deve essere dichiarata dal giudice con sentenza di accertamento costitutivo.
I negozi giuridici richiamati dall’art. 2113, co. I, c.c., sono dunque:
la rinunzia: negozio unilaterale recettizio, che tende alla dismissione con efficacia abdicativa o traslativa, di un diritto soggettivo da parte del titolare e che nell’ambito del rapporto di lavoro assume la natura di remissione del debito, poiché ha ad oggetto diritti patrimoniali;
(oppure: Rinunzia: atto tendente alla dismissione di un diritto soggettivo da parte del titolare).
la transazione: che, ai sensi dell’art. 1965, c.c., è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro: essa viene assimilata, nell’art. 2113, c.c., alla rinuncia perché di questa può costituire un mascheramento e perché il corrispettivo offerto dal datore nel caso di transazione può non essere commisurato al sacrificio del lavoratore, stante la posizione di debolezza contrattuale di quest’ultimo.
(oppure: Transazione: contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, rimuovono o prevengono una lite).
Nell’art. 2113 c.c. esse si trovano insieme perché:
la seconda può mascherare la prima;
si ha una situazione di incertezza soggettiva (solitamente causa della lite);
il prestatore è soggetto debole;
il titolare del diritto è soggetto ad inerzia.
In pratica nello scambio reciproco di concessioni si può verificare una transazione assai più favorevole per il datore.