Le norme in merito alla relazione fra lavoratore e agenzia comprendono anche regole che presiedono alla correttezza della fase preassuntiva:

  • l’art. 10 prevede il divieto per le agenzie di effettuare indagini che si concretino in un trattamento discriminatorio (es. preselezione dei lavoratori in base al sesso, all’handicap).
  • l’art. 11 vieta (co. 1) ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire compensi dal lavoratore . Tale divieto, tuttavia, patisce un’eccezione, dal momento che i contratti collettivi possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trovi applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti .
  • l’art. 8 co. 1 prevede il diritto dei lavoratori di indicare i soggetti o le categorie alle quali i propri dati devono essere comunicati e di veder garantita la diffusione dei medesimi.

 Il contratto di lavoro stipulato in connessione con un contratto di somministrazione è un contratto di lavoro subordinato, la cui disciplina, tuttavia, prevede alcuni tratti di specialità. In particolare, sono previste due tipologie, differenziate in relazione al regime di durata:

  • se il contratto di lavoro è pattuito a tempo determinato, esso è assoggettato alla disciplina di un lavoro a termine (d.lgs. n. 368 del 2001). In tale ipotesi l’attivitĂ  lavorativa coincide con la durata dell’esigenza per la quale è stato stipulato il contratto di somministrazione.
  • se il contratto di lavoro è pattuito a tempo indeterminato, esso è assoggettato alla normativa prevista per tale forma standard di rapporto di lavoro. In tale ipotesi il lavoratore somministrato può essere destinato a piĂą mansioni successive, rimanendo comunque, negli intervalli di attivitĂ , a disposizione dell’agenzia.

Deve essere sottolineata la previsione (art. 23 co. 8) della nullità di ogni clausola diretta a limitare la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione . Una clausola del genere, tuttavia, può essere pattuita con il dipendente, come contropartita, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

 Per quanto attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro nel quadro di un rapporto di somministrazione, la principale peculiarità consiste nella scissione fra la titolarità formale del rapporto e l’esercizio del potere direttivo (art. 20 co. 2):

  • il somministratore dispone:
    • del potere disciplinare, sulla base di elementi di fatto forniti dall’utilizzatore.
    • dell’obbligo retributivo, fermo restando il rimborso dei relativi oneri da parte dell’utilizzatore.

Particolarmente significativa è la regola della parità di trattamento , che viene mantenuta nel lavoro somministrato ( i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di parti livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte ). Una ridotta possibilità di differenziare il trattamento economico applicato al lavoratore somministrato, al contrario, emerge a livello di retribuzione variabile, ossia correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa .

  • l’utilizzatore:
    • dispone del potere direttivo, il quale, tra le altre cose, implica il potere di assegnare e variare le mansioni.
    • è solidalmente responsabile con il somministratore, in caso di inadempimento di questo all’obbligo di corrispondere i trattamenti retributivi e previdenziali.

è tenuto ad osservare, nei confronti dei lavoratori, tutti gli obblighi di protezione della salute e della sicurezza previsti nei confronti dei propri dipendenti

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