Rientrano nel lavoro subordinato alcuni rapporti che si configurano come speciali in quanto sono ad essi collegati interessi generali che richiedono una disciplina in parte diversificata oppure perché si distaccano dalla fattispecie generale dell’art. 2094 cc.
Il lavoro dei detenuti a favore degli istituti penitenziari. Nell’esaminare i primi, si può far riferimento alla specialità della disciplina che deriva dalla particolare condizione in cui si trovano i lavoratori, come nel caso dei detenuti o internati, che svolgono per rieducazione e con remunerazione, il lavoro o a favore dello stesso istituto penitenziario, con una disciplina in parte speciale e con la giurisdizione che dovrà essere affidata al giudice di sorveglianza, anziché al giudice del lavoro.
Il lavoro dei detenuti può essere svolto anche a favore di terzi, sia all’interno dell’istituto penitenziario, nei limiti del regolamento carcerario, sia in regime di semilibertà, presso la stessa sede del datore di lavoro, se autorizzato dall’autorità competente e compatibilmente con l’orario in cui sia consentito ai detenuti di uscire dal carcere. Per i detenuti la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro parasubordinato segue i criteri generali che abbiamo esaminato, pur se le ipotesi controverse sono marginali, in considerazione del fatto che entrambi i contratti di lavoro sono autorizzati dalle autorità competenti.
Regime particolare della destinazione della retribuzione. Le retribuzioni vengono tenute in deposito dalla direzione dell’istituto, con il prelevamento delle somme dovute dal detenuto a titolo di risarcimento del danno per il reato e di rimborso delle spese di mantenimento e di procedimento. Per la restante parte, le retribuzioni ed i compensi possono essere utilizzati per usi familiari o personali, con la consegna del residuo al momento della cessazione dello stato di detenzione.
Specialità della disciplina a tutela d’interessi generali. Altri rapporti cui si applica una disciplina speciale sono quelli nei settori dei trasporti autoferrotranviari e ferroviari, per i quali esistono apposite leggi e per i rapporti di navigazione marittima ed area che sono in parte regolati dal codice della navigazione; le disposizioni speciali sono rivolte a tutelare la sicurezza dei trasporti e della navigazione, con i quali deve contemperarsi la tutela del lavoro subordinato.