L’art. 1 co. 1 della l. n. 247 del 2007, confermando un trend proprio anche del d.lgs. n. 368 del 2001, ha tenuto a ribadire, in un’apposita disposizione di esordio, che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato . Detto questo, tuttavia, il d.lgs. del 2001 ha introdotto vari cambiamenti, principalmente nella direzione di rendere più agevole il ricorso al contratto a termine:
- la legge si è riappropriata del potere di indicare le legittime causali del contratto, sottraendo tale compito alla contrattazione collettiva, alla quale resta la possibilità di individuare limiti quantitativi (es. percentuale del numero dei contratti a termine rispetto all’organico).
- al precedente sistema di previsione della causale giustificatrice, incentrato sull’indicazione di ipotesi tassative, è subentrata la previsione di una formula aperta, dal contenuto non predeterminabile: è consentita l’apposizione del termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro (art. 1 co. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001).
Dal punto di vista del contenuto, non ci sono dubbi che i termini utilizzati, semanticamente ampi, non solo ricomprendano tutte le ipotesi che già venivano fatte rientrare nelle causali precedenti, ma si aprano anche ad altre possibili causali.
A prescindere dalla modulazione in una direzione o nell’altra della formula normativa, il principale compito del giudice, in caso di azione del lavoratore rivolta a far dichiarare l’inefficacia del termine apposto al contratto, sarà comunque quello di verificare che la causale dichiarata nel contratto corrisponda alla reale situazione aziendale.
Al tale requisito di sostanza, comunque, si accompagna anche una prescrizione di forma:
- la ragione giustificatrice deve essere indicata nel contratto, da stipularsi in forma scritta ad substantiam.
- una copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
- la forma scritta non è richiesta per i rapporti a termine di durata puramente occasionale (non superiori a dodici giorni).
La violazione delle prescrizioni in esame comporta la privazione di effetto della clausola di approvazione del termine e la consequenziale conversione dello stesso in un contratto a tempo indeterminato.
L’art. 3 del decreto pone alcuni divieti specifici di ricorso al lavoro a termine:
- sostituzione di lavoratori in sciopero.
- effettuazione di licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli assunti a termine.
- ricorso in atto alla cassa integrazione guadagni.
- mancata effettuazione della valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.