Il Trattato istitutivo della Comunità, per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori, contiene:

  • l’enunciazione degli obiettivi generali dell’azione comunitaria, indicati dall’art. 136 (es. promozione dell’occupazione, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), nel quale le finalità sociali sono così ampiamente proclamate, da ritenere ormai superato il vizio d’origine (<<mercantilistico>>) del diritto comunitario.

Tali obiettivi, tuttavia, devono essere contemperati con la necessità di mantenere alta la competitività dell’economia comunitaria, secondo una logica molto diversa da quella classica del diritto del lavoro, orientato soltanto alla protezione dei diritti dei lavoratori.

  • il criterio di ripartizione delle competenze (principio di sussidiarietà) e l’indicazione delle materie di competenza comunitaria. Per l’adozione delle direttive, se è prevista la regola della maggioranza l’azione della Comunità può procedere spedita, mentre, se vale il principio dell’unanimità, essa viene fortemente rallentata, essendo sufficiente che uno Stato ponga il veto per bloccare l’adozione di una direttiva.

L’ambito della competenza comunitaria è andato costantemente ampliandosi, in misura proporzionale alla crescente <<solidarizzazione>> della missione comunitaria. Esso risulta dall’art. 137, il quale distingue tre categorie di materie:

  • materie nelle quali è possibile l’emanazione di direttive secondo la regola della maggioranza qualificata (es. condizioni di lavoro, parità tra uomini e donne).
  • materie che consentono l’emanazione di direttive soltanto in caso di unanimità fra tutti gli Stati membri (es. sicurezza/ protezione sociale dei lavoratori).
  • materie nelle quali è escluso qualsiasi intervento degli organismi comunitari (es. retribuzioni, diritto di sciopero/ serrata).

Fonti comunitarie.

  • Le principali fonti del diritto comunitario sono:
    • il Trattato, le cui norme, una volta che esso sia stato recepito, sono immediatamente applicabili all’interno degli ordinamenti degli Stati membri, comportando, quindi, l’automatica disapplicazione delle norme nazionali in contrasto col diritto comunitario.
    • i regolamenti, che hanno lo stesso valore giuridico del Trattato, essendo immediatamente efficaci senza bisogno di norme di recezione.
    • le direttive, che vincolano ciascuno Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi rivolti a perseguire tali risultati (meno <<invasive>> dei regolamenti).

    Le direttive hanno una particolare importanza per il diritto del lavoro.

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