Il principio fondamentale che ispira il nostro sistema è che compito dello stato, da realizzare attraverso la previdenza sociale, sia quello di garantire a tutti cittadini il minimo essenziale alle esigenze di vita. Il mantenimento del livello di vita raggiunto durante il normale svolgimento dell’attivitĂ lavorativa non rientra nei compiti dello Stato, ma tra quelli propri degli individui dei gruppi.
Per quanto riguarda il rapporto tra pensione, retribuzione e reddito lavorativo sotto il profilo della possibilitĂ del cumulo, la legge aveva disposto il divieto di quest’ultimo della pensione di invaliditĂ e di vecchiaia con la retribuzione.
Successivamente, la legge ha superato questi dubbi e ha tenuto conto dei limiti derivanti dalla funzione stessa della prestazione previdenziale. Essa ha disposto che le quote delle pensioni di vecchiaia e invaliditĂ non siano cumulabili che parzialmente.
Successivamente la legge aveva vietato il cumulo totale delle pensioni di vecchiaia e di invaliditĂ anche con il reddito di lavoro autonomo.
Non era giusto privare del tutto della pensione chi continua a lavorare dopo il pensionamento. Il cumulo tra retribuzione o reddito da lavoro autonomo e pensione contraddiceva alla funzione di quest’ultima.
Più di recente, il legislatore ha dovuto tener conto del fenomeno per cui pensionati, per sottrarsi al divieto di cumulo, accettavano il lavoro irregolare ( cioè il lavoro nero) con conseguente evasione della contribuzione previdenziale. Per eliminare, o almeno ridurre tale fenomeno, la legge 23 dicembre 2000, n. 388 revocato in alcuni casi, il divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi di lavoro autonomo o dipendente.
Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e i trattamenti anticipati sono interamente cumulabili con redditi da lavoro autonomo e dipendente. Quando gli anni di contribuzione sono inferiori a 40 e è stato ribadito il divieto di cumulo con redditi da lavoro subordinato e i limiti del cumulo con redditi da lavoro autonomo.
Resta così confermato il superamento delle concezioni mutualistico- assicurative anche per quanto riguarda la tutela previdenziale contro l’invaliditĂ e la vecchiaia.
Natura giuridica delle prestazioni previdenziali
Non può accogliersi la configurazione delle prestazioni previdenziali come parte della retribuzione o come risarcimento del danno sofferto dal lavoratore.
La configurazione della natura retributiva delle prestazioni previdenziali la respinta con riferimento alle prestazioni sanitarie.
L’assegno per il nucleo familiare per la funzione cui assolve, per il sistema con cui viene erogate per il modo con cui vengono reperiti i mezzi necessari la sua erogazione, presenta caratteristiche diverse dalla retribuzione.
La teoria del salario familiare, al pari di quella del salario previdenziale, si risolve in una considerazione di politica sociale.
Le prestazioni previdenziali non possono essere qualificate come risarcimento del danno; la loro principale funzione quella di reintegrare le perdute energie di lavoro.
Nel caso delle prestazioni economiche, la loro funzione è unicamente quella di fronteggiare situazioni di bisogno al quale sono a volte proporzionate. Il bisogno eliminato con le prestazioni previdenziali è quello derivante dalla mancanza dei beni essenziali, necessari alla vita del soggetto protetto; mentre il danno che consegue al verificarsi degli eventi può riguardare beni che accedono quelli necessari.
La mancanza di un nesso di interdipendenza tra pagamento dei contributi e erogazione delle prestazioni previdenziali, vediamo che quest’ultima non possono essere configurate nemmeno come il corrispettivo di quelli; il loro ammontare è proporzionale ai contributi versati.
La natura delle prestazioni previdenziali viene rilievo con esattezza dove si faccia riferimento alla nozione di prestazioni amministrative rese private; di una prestazione cioè erogata dallo Stato o un altro ente, in esecuzione dell’obbligo specifico
Il diritto alle prestazioni previdenziali
I soggetti protetti sono titolare di un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alle prestazioni previdenziali.
Tale posizione attiva non è concessa dall’ordinamento sono tutela dell’interesse soggetti protetti; l’interesse del singolo è strettamente connesso l’interesse pubblico il cui montante dell’interesse del singolo beneficiario quanto dell’interesse pubblico generale.
Lo Stato non può far venir meno il diritto delle prestazioni previdenziali, per cui ove venisse leso l’interesse del singolo a quelle prestazioni, l’ordinamento reagirebbe sia predisponendo novitĂ oggettiva sia attribuendo al singolo il potere di provocare un giudizio incidentale di legittimitĂ costituzionale del provvedimento lesivo del suo interesse.