Il contratto si divide di regola in:
- Parte normativa. Vi sono clausole che vincolano direttamente i datori di lavoro ed i lavoratori che rientrano nell’ambito di efficacia del contratto collettivo. Tali clausole regolano le diverse fasi del rapporto individuale di lavoro.
- Parte obbligatoria. Comprende le clausole che regolano i rapporti tra i soggetti collettivi che hanno sottoscritto il contratto collettivo e conseguentemente spiegano efficacia nei confronti dei singoli.
Possiamo poi distinguere:
- Contratto collettivo nazionale. Ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale. Esso disciplina per esempio la costituzione o la cessazione del rapporto di lavoro, le diverse forme di assunzione, i livelli retributivi e le diverse indennità , l’orario di lavoro, le ferie ed i riposi, il codice disciplinare ed i trattamenti di fine lavoro.
- Contratto aziendale. Tende a far emergere esigenze proprie degli specifici contesti produttivi. Possiede la tradizionale funzione di determinazione delle componenti retributive legate alla produttivitĂ delle singole Il Testo Unico del 2014 privilegia le r.s.a. e le r.s.u. quali soggetti legittimati alla stipulazione del contratto aziendale, senza menzionare ulteriormente i sindacati territoriali.
B1) Secondo alcune sentenze il contratto aziendale sarebbe efficace erga omnes per la sua oggettiva funzione di regolamentazione uniforme e per l’indivisibilità degli interessi collettivi della comunità aziendale.
B2) Secondo altre pronunce, invece, in linea con i principi generali, anche il contratto aziendale sarebbe efficace esclusivamente nei confronti dei soggetti iscritti alle associazioni stipulanti.
B3) Infine, in base ad una più recente giurisprudenza, il contratto aziendale avrebbe in linea di principio un’efficacia generale, capace di imporsi sul dissenso individuale, fatto salvo, però, il dissenso sindacale. In altri termini, l’efficacia del contratto aziendale non potrebbe essere estesa a quei lavoratori che ne condividano l’esplicito dissenso.
Oggi l’efficacia soggettiva del contratto aziendale anche nei confronti dei lavoratori dissenzienti è espressamente sancita dal Testo Unico del 2014, mentre determinati contratti aziendali hanno una vera e propria efficacia erga omnes (art. 8 decreto 138/2011).