Le origini del diritto del lavoro
L’indivisibilità fra la prestazione lavorativa e il lavoratore stesso ha fatto si che la disciplina protettiva del diritto del lavoro fosse collocata fra il diritto delle persone e dei beni.
Il diritto del lavoro inizialmente veniva fatto coincidere con la legislazione sociale di XIX e XX secolo, che aveva come scopo principale quello di preservare l’integrità fisica e la dignità morale della persona. In questo contesto vennero emanate leggi di favore per donne e bambini lavoratori.
Questa visione è stata messa in discussione da chi riteneva il diritto del lavoro come insieme di norme dapprima disseminate nei vari ambiti dell’ordinamento.
Questa visione non giustifica alcuni aspetti del diritto del lavoro, che innegabilmente si collega alle nuove relazioni sociali.
Il codice del 1865 non parlava di contratto di lavoro, ma distingueva fra locazione di cose e locazione di opere, identificando il contratto di lavoro con quest’ultima.
Il contratto di lavoro veniva viceversa previsto nel codice del commercio, a proposito del personale navigante.
Il Codice del 1942
Nel codice civile del 1942 confluiscono istanze pregresse a formare il corpus del diritto del lavoro, come le decisioni del collegio dei probiviri per dirimere i conflitti fra operai e industriali, la disciplina dell’impiego privato introdotta nel 1924. L’idea basilare del codice in questo campo è l’uguaglianza dei contraenti.
Il diritto dei privati non si presenta adeguato per regolamentare i complessi rapporti di lavoro; questo ha prodotto il superamento del modello tradizionale.
Al codice del 42 si affianca la costituzione, che mette in rilievo altre istanze volte ad incidere sui modi e contenuti delle tutele.
Si afferma quindi una tutela che è quella che offre specifica protezione alla personalità del lavoratore stesso; viene quindi protetta la dignità del lavoro, che è stabilita come fondamentale a livello costituzionale. Queste tendenze sfociarono nella legge 300/70 denominata statuto dei lavoratori.
La fase attuale
Il diritto del lavoro si va sviluppando nel senso di una sostanziale rottura dei limiti di flessibilità: prima fra tutte la legge 863/84 pose la caduta dei limiti di flessibilità in entrata del lavoro. Questa previsione è stata consolidata da una legge del 97 e dalle successive direttive comunitarie.: in particolare di grande rilevanza è stato il d.lgs. 276/2003 che ha promosso la tutela dello sviluppo dell’occupazione. Le nuove istanze sono quindi nel senso di una gestione da parte del diritto di rapporti dinamici, non a tempo indeterminato.