La tutela previdenziale e dei lavoratori italiani all’estero ha avuto attuazione condizionata dall’esistenza di convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale che estendevano agli stranieri il regime previdenziale dei lavoratori nazionali.

Una tutela più intensa, ma limitata all’ambito dei paesi aderenti, si è avuta con l’istituzione della comunità economica europea. Il principio della libera circolazione della manodopera è stato attuato mediante regolamenti comunitari a quelli resistenti.

Ai fini della realizzazione della tutela previdenziale dei lavoratori dell’Europea, deve essere tenuto conto della giurisprudenza della corte di giustizia delle comunità che più volte ha statuito sull’interpretazione ed applicazione delle legislazioni nazionali.

Per i paesi extra comunitari e ove fossero mancate convenzioni internazionali, il lavoratore italiano restava privo di quelle forme di tutela previdenziale che si realizzano mediante l’erogazione di prestazioni sanitarie o di indennità economiche temporanee.

Per la tutela pensionistica la legge si limitava a prevedere la possibilità, per i cittadini italiani che avessero prestato lavoro subordinato all’estero, di chiedere il riscatto dei periodi non coperti da assicurazioni sociali riconosciute dalla legislazione italiana.

Fuori dalla comunità economica europea, la tutela previdenziale dei lavoratori italiani all’estero era condizionata dall’esistenza di una convenzione internazionale o dalla volontà dello stesso datore di lavoro.

La necessità di modificare questa situazione fu avvertita la prima volta in occasione dell’istituzione del servizio sanitario nazionale. L’art. 37 della legge n. 833 del 1978 previde l’emanazione di provvedimenti legislativi idonei a garantire la tutela della salute anche agli italiani che lavorano all’estero. Tale garanzia è stata attuata dal d.p.r, 31 luglio 1980 n. 618.

La legge n. 398 del 1900 878 ha stabilito che i lavoratori italiani all’estero, impiegati in paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale, sono obbligatoriamente iscritti alle gestioni previdenziali italiane.

Il legislatore ha previsto che la contribuzione previdenziale e la misura delle prestazioni non siano commisurate alla retribuzione effettivamente percepita all’estero, ma ad una retribuzione convenzionale determinata sulla base di un accertamento annuo di valore medio delle retribuzioni sindacali italiane