La limitata effettività della autoregolamentazione e dello sciopero ha indotto il legislatore ad intervenire per regolare esercizio di quest’ultimo nei pubblici servizi essenziali a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Quei servizi gestiscono la salvaguardia dell’integrità degli impianti.

La legge dispone che, in quei servizi, esercizio dello sciopero debba avvenire con modalità tali da non pregiudicare la realizzazione dei diritti.

I servizi pubblici a essenziali sono quelli, gestiti da imprenditori privati o soggetti pubblici, dei quali destinatario diretto è pubblico e che realizzano interessi essenziali dei cittadini.

La legge dispone la procedimentalizzazione dell’esercizio del diritto di sciopero e pone al sindacato l’obbligo di comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno dieci giorni, la durata, le modalità di attuazione nonché le motivazioni della astensione collettiva dal lavoro.

Destinatari di tale comunicazione sono gli appositi uffici costituiti presso l’autorità competente ad emanare l’ordinanza di precettazione delle stesse amministrazioni o imprese erogatrici del servizio. Queste ultime ricevuta la comunicazione devono a loro volta dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione di servizi nel corso dello sciopero e delle misure per l’attivazione degli stessi.

La legge impone che, in quei servizi e anche in caso di sciopero, siano comunque garantite le prestazioni indispensabili e cioè le prestazioni idonee a realizzare i diritti degli utenti.

A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 83 del 2000, la contrattazione collettiva deve inoltre prevedere gli intervalli minimi tra l’effettuazione dello sciopero e la proclamazione del successivo, al fine di evitare che per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono nello stesso servizio o sullo stesso bacino di utenza sia oggettivamente compromessa la continuatività dei servizi pubblici.

Le parti sociali devono concordare apposite procedure di raffreddamento e conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero. Qualora le parti non intendano adottare queste procedure, la legge riconosce loro la possibilità di richiede un tentativo preventivo e di conciliazione alla pubblica autorità.

A tutela degli interessi degli utenti che non partecipano alla individuazione delle prestazioni indispensabili è istituita la commissione di garanzia. Quest’ultima è composta da nove membri scelti su designazione dei presidenti della camera dei deputati e del Senato della repubblica, autorità amministrativa indipendente chi ha il compito di valutare il contesto degli accordi e dei codici di autoregolamentazione.

In ogni caso, quando esista un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, l’autorità governativa, su segnalazione della commissione di garanzia, può invitare le parti a desistere da comportamenti che determinano la situazione di pericolo, a esperire un tentativo di conciliazione e adottare con ordinanza le misure necessarie e a prevenire il giudizio dei diritti degli utenti.

Avversa l’ordinanza è possibile promuovere ricorso al TAR entro sette giorni dalla sua comunicazione onde ottenere la sospensione del provvedimento impugnato.

Sono previste sanzioni civili e amministrative: a per i lavoratori che non collaborino all’erogazione delle prestazioni indispensabili concordate sindacalmente o definite dell’ordinanza; per le organizzazioni sindacali dei lavoratori e per i sindacalisti che proclamino uno sciopero senza rispettare l’obbligo del preavviso.

 

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