Il riconoscimento dello sciopero come diritto significa che lo sciopero non è soltanto una “libertà da”, ossia nei confronti dello Stato, che non può limitare penalmente lo sciopero ma anche una “libertà di”, ossia nei confronti del datore di lavoro.
Il riconoscimento dello sciopero come diritto comporta che il datore non può pretendere la prestazione lavorativa in quanto sull’obbligazione contrattuale della stessa prevale il diritto dei lavoratori di astenersi, purché collettivamente, dal lavoro. Ne consegue una situazione d’inesigibilità della prestazione di lavoro che con l’applicazione della regola del rischio contrattuale affermata dall’ art. 1463 cc., in base al quale quando nei rapporti a prestazioni corrispettive viene meno una delle due prestazioni l’altra parte non è tenuta ad adempiere la propria. All’inesigibilità della prestazione consegue dunque il venir meno dell’obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione.
La perdita della retribuzione risponde, d’altra parte, all’esigenza che lo sciopero determini dei sacrifici per i lavoratori, con conseguente ricorso ad esso soltanto quando sussistano delle apprezzabili rivendicazioni da far valere nei confronti del datore o dei pubblici poteri.
La corrispettività della retribuzione, anche differita, comporta la riduzione, in proporzione alle ore di sciopero, anche delle voci integrative e delle corresponsioni differite, quali la tredicesima, o le altre mensilità aggiuntive, ed il trattamento di fine rapporto.
Esclusione dallo sciopero dei riposi e delle festività ed irrilevanza rispetto alle ferie. Non rientrano nello sciopero i riposi settimanali e le festività infrasettimanali, pur se ricadenti nel periodo di svolgimento dello stesso, in quanto non sussistendo l’obbligo di lavorare non è configurabile l’astensione dal lavoro.
Non vengono toccate dallo sciopero le ferie, che non sono in rapporto di corrispettività con la prestazione, con conseguente inclusione del periodo di sciopero nell’anzianità di servizio con riferimento alla quale viene determinata la durata delle stesse ferie.
Sciopero discontinuo e retribuzione. Nell’ipotesi dello sciopero non per l’intera giornata lavorativa la riduzione della retribuzione è relativa soltanto alle ore non svolte, a meno che il datore non dimostri di non avere ricevuto alcun utile dallo svolgimento del lavoro per alcune ore, con conseguente trattenuta della retribuzione per l’intera giornata.