Altra forma di tutela contro la disoccupazione è la cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, che trova la sua fonte normativa di base nella L. 164/1975 ed in una serie di leggi anteriori e sucÂcessive, delle quali quella di maggiore importanza è la L.223/1991.
Continuazione del rapporto con orario ridotto o sospeso. La caratteÂristica di questa forma di tutela, consiste nel fatto che essa presuppone non l’estinzione del rapporto, bensì la continuazione dello stesso, ma causa la contrazione dell’attivitĂ aziendale, con riduzione dell’orario fino a zero ore, nel qual caso si ha la sospensione delle prestazioni. In tale ultima ipotesi l’imprenditore dovrebbe adottare un sistema di turnazione, sempre che non vi contrastino motivi tecnici.
Ambito di applicazione. La cassa integrazione ordinaria si applica nel settore dell’industria, dell’edilizia e dell’agricoltura e riguarda non soltanto gli operai, ma anche gli impiegati ed i quadri. Si estende, nel caso di calamitĂ naturali, anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti naÂturali. Quella straordinaria si applica a favore di operai, impiegati o quadri, dipendenti da imprese industriali con almeÂno sedici dipendenti, compresi apprendisti e lavoratori in formazione; per l’estensione al settore del commercio occorre il requisito di piĂą di duecenÂto dipendenti. Le imprese artigiane sono ammesse se con almeno sedici dipendenti, purchĂ© il 50% del fatturato degli ultimi due anni dipenda da altra impresa giĂ ammessa alla cigs. Per le imÂprese agricole il riconoscimento riguarda i lavoratori a tempo indetermiÂnato con almeno 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Si estende infine ai soci di cooperative di produÂzione e di lavoro (art. 8 co. 2 L. 236/1993) ed ai soci di cooperative appalÂtatrici di servizi di pulizia (art. 1 co. 7 L. 451/1994).
Integrazione ordinaria: cause e durata. La cassa integrazione ordinaria interviene nei casi di contrazione dell’attivitĂ aziendale determinata da eÂventi non imputabili nĂ© al prestatore nĂ© al datore e da situazioni temporaÂnee di mercato. La durata è quella di tre mesi prorogabili fino ad un masÂsimo di 12 mesi, che possono anche non essere continuativi, ma cumularsi nell’arco di tempo di 24 mesi.
Straordinaria per crisi aziendale: durata. La cigs – tale per la straordinarietĂ degli eventi che la determinano – trova le sue cause anzitutto in crisi aziendale di particolare rilevanza sociale o anche in crisi settoriale o territoriale. La durata massima è quella di 24 mesi con la possibilitĂ di una proroga dopo che sia passato dalla prima concessione un tempo non inferiore a 2/3 dell’iniziale periodo d’integrazione.
Altra causa d’integrazione straordinaria è quella della riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale (ragioni aziendali). La durata delÂl’integrazione è di 24 mesi, con l’ammissibilitĂ di due proroghe.
Altra ipotesi ancora è quella di una procedura concorsuale, la cui durata è di 12 mesi, con la possibilitĂ di proÂroga per ulteriori 6 mesi.
Infine abbiamo i contratti di solidarietĂ difensivi della durata massima di 24 mesi, che sono contratti collettivi aziendali con i quali l’imprenditoÂre, nel settore dell’industria e con almeno 16 dipendenti, viene autorizzato a ridurre l’orario di lavoro, con la compensazione di metĂ della relativa riÂduzione retributiva con la cassa integrazione (art. 1 co. 2 L. 863/1984).
Consultazione sindacale. La messa in cassa integrazione è preceduta da una procedura di consultazione sindacale, che potrebbe concludersi con un accordo gestionale, fermo restando che il datore può decidere la messa in cassa integrazione anche in mancanza di accordo; nelle ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili, come le calamitĂ naturali, la proceduÂra sindacale segue la riduzione dell’orario o la sospensione delle prestaÂzioni. La consultazione sindacale per la cassa integrazione è necessaria anÂche quando la decisione relativa sia stata raggiunta con accordo sindacale in sede di licenziamento collettivo, il cui procedimento di consultazione è autonomo rispetto a quello della cassa integrazione. La scelta dei lavoratori da sospendere deve avvenire in conformitĂ di quanto stabilito dai contratti collettivi, con l’obbligo del datore d’informare gli organismi sindacali sui criteri di rotaÂzione o sui motivi che la impediscano.
L’importo dell’indennitĂ integrativa. L’importo è 1’80% dell’ultima retribuzione con adeguamento al costo della vita; in agÂgiunta vengono anticipati, se dovuti, gli assegni al nucleo familiare. Il peÂriodo di sospensione della prestazione, o di riduzione dell’orario, con conseguente riduzione della retribuzione, viene coperto dai c.d. contributi figurativi, che s’intendono versati, con esonero dal pagamento effettivo.
Omissione della richiesta e responsabilitĂ del datore. Se l’imprenditoÂre, fuori dagli eventi oggettivamente non evitabili, non chiede la cassa inÂtegrazione entro il termine di 25 giorni dall’inizio della stessa, incorre in risarcimento del danno nella misura della mancata indennitĂ di guadagno.
Procedura amministrativa. La richiesta di cassa integrazione ordinaria viene presentata alla sede provinciale dell’Inps, che decide in base all’accertamento dei requisiti, con un margine di discrezionalitĂ , secondo quanto affermato dalla Corte di cassaÂzione. La cigs vieÂne richiesta all’ufficio regionale del lavoro ed all’ispettorato regionale del lavoro che svolgono una prima istruttoria, presentata al ministro del lavoÂro che decide discrezionalmente, avvalendosi di un apposito comitato.