Il secondo comma dell’art. 96 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che “l’imprenditore deve fare conoscere al lavoratore, al momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto”.

È evidente che un’analoga comunicazione si dovrà fare nelle ipotesi di mutamento di mansioni.

L’assegnazione delle mansioni è, dunque, il presupposto per il c.d. inquadramento individuale del prestatore di lavoro. Bisogna intanto dire che le categorie sono previste dal 1° comma dell’art. 2095 c.c. e le qualifiche sono indicate dai contratti collettivi (in mancanza di questi a leggi speciali).

Per non creare confusione occorre chiarire che:

Per qualifica si intende l’attività che il lavoratore svolge, o l’insieme di mansioni, che ne individuano la figura professionale ( custode, contabile, analista, tornitore). Occorre precisare che, per esempio, nella distinzione tra operai qualificati e non, non significa che i secondi siano privi di qualifica, ma soltanto che non abbiano certe conoscenze tecniche, per cui tutti hanno una funzione nell’organizzazione produttiva. (La qualifica designa lo status professionale del lavoratore, legalmente e contrattualmente identificato secondo il contenuto delle mansioni. In particolare essa esprime il tipo e il livello di una figura professionale e concorre con le mansioni a determinare la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa dell’impresa, da cui derivano una serie di diritti e doveri inerenti al rapporto di lavoro).

Per categorie si intendono:

Le categorie legali, individuate dall’art. 2095 c.c., che prevedono una distinzione dei lavoratori in:

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

 

Le categorie contrattuali, individuate in passato dai contratti collettivi, che distinguevano:

Impiegati

Operai

 

All’interno di queste 2 categorie si distinguevano, per contratti, altre articolazioni.

Con l’introduzione dell’inquadramento unico (che vedremo) il termine categoria non viene più riferito alle sottoarticolazioni delle categorie legali, ma ai c.d. livelli di inquadramento.

(Le categorie costituiscono delle entità classificatorie che raggruppano i vari profili professionali. Si tratta di un sistema di classificazione professionale che, al pari delle qualifiche, delinea il particolare regime giuridico cui il lavoratore e sottoposto ai fini del trattamento economico. L’individuazione delle categorie si desume dall’art. 2095 c.c. nonché dalla contrattazione collettiva. E’ possibile, in tal modo, distinguere le categorie legali da quelle contrattuali).

 

Le categorie legali

Come visto, esse sono contemplate direttamente dal legislatore: il 2095 c.c., al secondo comma, prevede che le leggi speciali e le norme corporative ne determino i requisiti di appartenenza.

Tali requisiti sono fissati dalla legge sull’impiego privato (R.D.L. del 1924 n° 1825), quando le norme o le leggi corporative non dispongono in materia e quindi e quindi in via sussidiaria della contrattazione collettiva, che può costruire e definire proprie categorie sia all’interno delle categorie legali sia l’aggregazione di qualifiche appartenenti a diverse categorie legali. Il sistema di classificazione dei lavoratori, dunque, è il risultato di un processo dinamico sotto la spinta della contrattazione collettiva e dei cambiamenti della tecnologia e dell’organizzazione del lavoro. Considerata la prevalenza della contrattazione collettiva, si può affermare che le categorie siano, quasi sempre, di tipo contrattuale e non più legale.

 

Categorie contrattuali

Si tratta di categorie di origine contrattuale, introdotte cioè dalla contrattazione collettiva in aggiunta a quelle legali. Le figure professionali che si individuano in tale ambito sono:

i funzionari: si tratta di personale con funzioni direttiva, previsto dalla contrattazione collettiva nei settori del credito e delle assicurazioni;

gli intermedi: si tratta di una categoria collocabile nel grado superiore della categoria operaia. Figura tipica è il capo operaio, preposto alla guida ed al controllo di un gruppo di operai.

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