La prima legge sull’assi­curazione infortuni, del 1898, fu emanata quando si era affermata la c.d. dottrina del socialismo giuridico, secondo la quale doveva ritenersi che il datore di lavoro fosse responsabile dell’infortunio determinato non soltanto da sua colpa, ma anche da caso fortuito o causa di forza maggiore; infatti, il datore di lavoro è l’unico soggetto che si avvantaggia della prestazione di lavoro, occasione dell’infortunio e cau­sa della malattia professionale. Con il d.lgs 38/2000 l’assicurazione infortuni non copre più soltanto i settori dell’industria, con riguardo all’uso di macchinari perico­losi e di svolgimento di lavorazioni elencate, e dell’agricoltura, ma tutti i settori economici, in particolare il settore terziario.

     Lavoratori tutelati. Dal punto di vista soggettivo, sono coperti non soltanto gli operai ed il personale comunque addetto alla produzione, ma anche gli impiegati o i quadri e perfino i dirigenti, che possono far uso di apparecchiature elettroniche, quali i computer, le macchine fotocopie, ecc.; la tutela è estesa anche ai la­voratori parasubordinati, se addetti ad attività pericolose o se svolgono l’attività avvalendosi, non in via occasionale, di veicoli a motore da loro stessi condotti.

Incapacità assoluta temporanea oppure definitiva. L’assicurazione infortuni e malattie professionali svolge una funzione di copertura del rischio con­trattuale per incapacità assoluta temporanea, e quindi impossibilità so­pravvenuta, determinata da infortunio o da malattia, ai sensi dell’attuale art. 2110 cc.. Inoltre l’assicurazione copre anche la perdita o la riduzione definitiva, nella misura minima stabilita, della capacità lavorativa, anche generica, con la corresponsione della rendita vitalizia.

Il trattamento economico. L’incapacità temporanea ed assoluta con­ferisce al lavoratore il diritto ad un’indennità, a partire dal terzo giorno, del 60% per i primi 90 giorni e del 75% per il periodo successivo fino alla guarigione o alla trasformazione dell’incapacità da temporanea in perma­nente; all’indennità si aggiunge l’integrazione prevista dai contratti collet­tivi a carico del datore di lavoro con un trattamento complessivo che si avvicina al 100% della retribuzione. Se l’infortunio o la malattia professionale danno luo­go ad un’inabilità generi­ca definitiva superiore al 10%, sorge il diritto ad una rendita vitalizia, la cui misura è rapportata al grado d’inabilità.

L’indennità, come la rendita, vengono corrisposte anche in caso di colpa del datore, con la possibilità tuttavia dell’azione di rivalsa, o di regresso, da parte dell’ente previdenziale.

Rendita unitaria. La rendita vitalizia, in misura unica, può anche costituirsi in ragione di più infortuni e/o malattie professionali. I fatti estranei all’attività lavorativa potrebbero assumere rilevanza purché gli ef­fetti degli stessi siano collegabili all’infortunio, determinando l’ulteriore aggravamento del danno.

     Il presupposto della rendita, come d’altra parte dell’indennità giornaliera, è l’accertamento medico, che non può essere sostituito da una valutazione equitativa del giudice.

Rendita di passaggio. Al lavoratore che per ragioni profilattiche ab­bandoni l’attività morbigena spetta la rendita di passaggio, sempre che la cessazione del rapporto di lavoro non sia avvenuto per cause diverse.

La rendita, in caso di morte del lavoratore, vie­ne corrisposta ai superstiti, compreso il coniuge separato, anche se la se­parazione sia avvenuta con addebito, come si rileva dall’art. 85 dpr. 1124/1965.

 

I requisiti

   I requisiti dell’infortunio sul lavoro sono l’occasione di la­voro, la causa violenta ed il danno.

     L’occasione di lavoro: rischio generico e rischio specifico. Il lavoro non è la causa dell’infortunio, ma soltanto l’occasione, nella cui nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine ed alle persone, ed anche allo stesso infortunato e collega­ti con lo svolgimento della prestazione lavorativa; sono compresi altresì gli spostamenti spaziali del prestatore tutelato, che si può servire anche dei mezzi propri.

Per risolvere alcuni problemi relativi all’occasione di lavoro, si può ancora fare riferimento alla vecchia distinzione, che risale al Carnelutti, tra rischio generico e rischio specifico. Se si verifica un evento sismico che riguarda soltanto la zona dove si trova il luogo di lavoro, il rischio è specifico perché il lavoratore non avrebbe subito alcun infortunio se si fosse trovato nella propria abita­zione; se viceversa l’evento sismico riguardi anche la zona dell’abitazione del lavoratore, non si può parlare di rischio specifico in quanto il lavora­tore avrebbe potuto subire l’infortunio anche se si fosse trovato a casa.

Già nel passato l’occasione di lavoro comprendeva anche il c.d. infor­tunio in itinere, quell’infortunio che si verifica nel tragitto da casa del la­voratore al luogo di lavoro o dal luogo di lavoro alla mensa aziendale.     L’i­stituto è ora regolato dall’art. 12 del d.lgs. 38/2000, in base al quale l’infortunio in itinere è escluso nel  caso di violazione del codice della strada e delle regole di prudenza, d’interruzione del percorso o di deviazione per cause estranee al lavoro. L’istituto assume rilevanza anche nel caso di uso di automobile privata, sempre che l’azienda non abbia predisposto un servi­zio di trasporto; in ogni caso, se l’uso del mezzo di trasporto privato, no­nostante l’esistenza di quelli pubblico, sia conforme agli standard sociali e risponda alle esigenze familiari del lavoratore o allo stesso interesse del­l’impresa, deve ritenersi legittimo.

Si esclude la rilevanza dell’infortunio sul lavo­ro nel caso del rischio elettivo, quando l’infortunio si verifica per uso pri­vato del macchinari dell’azienda e nel caso di dolo del lavoratore quan­do lo stesso tiene un comportamento preordinato a procurarsi l’infortu­nio per i vantaggi che ne possono derivare.

La causa violenta. Il secondo requisito è quello della causa violenta, ovvero di una causa che agisca repentinamente, come nel caso di uno sfor­zo fisico, anche in presenza di una precedente condizione patologica del lavoratore, che venga aggravata o porti ad una conseguenza letale. Si prescinde anche dal tipo di conseguenze che ne derivano; è rilevante così un malore determinato da un colpo di sole.

Danno economico e danno biologico. Il terzo requisito è quello del danno economico, consistente nella perdita, anche nel caso di morte, o nella riduzione della capacità di lavoro. È ora coperto dall’assicurazio­ne infortuni anche il danno biologico, consistente nella lesione dell’integrità fisica che comporti non la perdita o la riduzione della capacità lavo­rativa, ma un pregiudizio alla vita relazionale ed affettiva del lavoratore.

Le malattie professionali

     La malattia professionale, a differenza dall’infortunio, trova la sua causa, e non soltanto l’occasione, nello svolgimento della prestazio­ne lavorativa. La causa non è violenta, come quella dell’infortunio, ma agisce lenta­mente tanto che i sintomi della malattia possono verificarsi a distanza di molto tempo, eventualmente anche dopo l’estinzione del rapporto di la­voro.

L’art. 10 d.lgs. 38/2000 ha stabilito che assumono rilevanza non sol­tanto le malattie professionali comprese in apposito elenco, ma, anche quelle fuori da tale elenco (sistema misto). Per le prime non occorre alcu­na dimostrazione del nesso di causalità con l’attività lavorativa, purché la malattia sia stata fatta valere entro il termine stabilito; per le seconde, vi­ceversa, occorre la prova del nesso di causalità, il cui onere ricade sul pre­statore, tenuto a fornirla anche quando la malattia, pur essendo tabellare, ossia compresa nell’elenco, sia stata denunciata oltre il termine fissato; la prova richiede una concreta e specifica dimostrazione.

In entrambi i casi l’ente previdenziale può di­mostrare che la malattia professionale si sia verificata, in tutto o in parte, a causa di fatti extralavorativi, come quello, in alcune malattie, che il lavo­ratore sia un discreto fumatore; occorre, tuttavia, da parte dell’ente, una prova rigorosa ed incontrovertibile, della dipendenza della malattia da fattori estranei al­l’attività lavorativa.

 

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