Applicati i criteri selettivi l’imprenditore individua i lavoratori nei cui confronti esercitare il potere di recesso; si tratta pur sempre di recessi individuali, in quanto i rapporti di lavoro che essi estinguono sono tutti individuali. L’aspetto collettivo consiste nella procedura di consultazione, articolandosi il licenziamento collettivo in una pluralità di licenziamenti individuali.
Le comunicazioni ai fini della mobilità. L’imprenditore deve altresì inviare, ai fini dell’iscrizione nelle liste di mobilità, all’ufficio regionale, come anche alla commissione regionale per l’impiego, l’elenco dei lavoratori da licenziare, con la precisazione dei criteri selettivi adottati (art. 4 co. 9 L. 223/1991); la mancata comunicazione comporta l’illegittimità e quindi l’inefficacia del licenziamento
Speciale contratto a termine. L’iscrizione nelle liste di mobilità, cui hanno diritto anche i lavoratori licenziati individualmente per giustificato motivo oggettivo, cui non spetta l’indennità di mobilità (art. 4 L. 236/1993), comporta una serie di prerogative occupazionali, tra cui la speciale assunzione per un termine non superiore a dodici mesi, con sgravi contributivi simili a quelli previsti per l’assunzione di apprendisti; se il contratto nel corso del suo svolgimento venga trasformato a tempo indeterminato i benefici perdurano per i successivi dodici mesi (art. 8 co. 2 L.223/1991).
Impugnabilità ed applicazione dell’art.18 st.lv.. I licenziamenti avvenuti senza il rispetto della procedura, compresa l’ipotesi di comunicazione non esauriente, sono inefficaci, con applicazione dell’art.18 st.lv.; che si estende anche ai licenziamenti orali, per i quali non occorre l’impugnativa prevista dall’art.5 co.3 L. 221/1991; il datore è tenuto anche a comunicare i criteri selettivi applicati con la specificazione delle relative modalità.
Art.18 anche per mancanza della causa. La disposizione nulla dispone al riguardo dell’ipotesi del licenziamento ingiustificato; deve ritenersi che si applichi egualmente l’art.18 st.lv., come estensione delle disposizioni specificamente previste in materia di licenziamenti disciplinari.
Accordo e presunzione di fondatezza. Potrebbero risultare ingiustificati anche i licenziamenti avallati dall’accordo sindacale, pur potendosi ritenere che lo stesso accordo sia il presupposto di una presunzione semplice di fondatezza, ai sensi dell’art. 2729 cc., con conseguente inversione dell’onere della prova che cade quindi a carico dei lavoratori.
L’art.18 st.lv. si applica anche nel caso di violazione dei criteri selettivi, collettivi o legislativi, sempre che la violazione dei criteri abbia determinato l’illegittimità di ogni singolo licenziamento, che non si sarebbe avuto se i criteri fossero stati applicati. Tuttavia l’imprenditore è legittimato a licenziare, al posto dei lavoratori reintegrati, i lavoratori che sarebbero stati licenziati se fossero stati correttamente applicati i criteri selettivi.
La mobilità nel pubblico impiego. Un procedura di consultazione sindacale diretta, simile a quella prevista dalla L. 223/1991 è stata istituita anche nel pubblico impiego in caso di eccedenza di personale di almeno dieci unità in un anno. Conclusa la procedura, o a prescindere da questa quando l’eccedenza sia inferiore a dieci unità, l’amministrazione mette in mobilità il personale che non sia possibile collocare diversamente nell’ambito della stessa amministrazione o presso altre amministrazioni. Durante la messa in mobilità sono sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il diritto all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale ed agli assegni per il nucleo familiare, per la durata massima di 24 mesi; al termine di tale periodo, rilevante ai fini pensionistici, il rapporto s’intende estinto se il dipendente non viene ricollocato (artt. 33 e 34 d.lgs. 165/2001).