Applicati i criteri selettivi l’imprenditore indivi­dua i lavoratori nei cui confronti esercitare il potere di recesso; si tratta pur sempre di recessi individuali, in quanto i rapporti di lavoro che essi e­stinguono sono tutti individuali. L’aspetto collettivo consiste nella procedura di consultazione, artico­landosi il licenziamento collettivo in una pluralità di licenziamenti indivi­duali.

Le comunicazioni ai fini della mobilità. L’imprenditore deve altresì in­viare, ai fini dell’iscrizione nelle liste di mobilità, all’ufficio regionale, co­me anche alla commissione regionale per l’impiego, l’elenco dei lavoratori da licenziare, con la precisazione dei criteri selettivi adottati (art. 4 co. 9 L. 223/1991); la man­cata comunicazione comporta l’illegittimità e quindi l’inefficacia del licen­ziamento

Speciale contratto a termine. L’iscrizione nelle liste di mobilità, cui hanno diritto anche i lavoratori licenziati individualmente per giustificato motivo oggettivo, cui non spetta l’indennità di mobilità (art. 4 L. 236/1993), comporta una serie di prerogative occupazionali, tra cui la spe­ciale assunzione per un termine non superiore a dodici mesi, con sgravi contributivi simili a quelli previsti per l’assunzione di apprendisti; se il contratto nel corso del suo svolgimento venga trasformato a tempo inde­terminato i benefici perdurano per i successivi dodici mesi (art. 8 co. 2 L.223/1991).

Impugnabilità ed applicazione dell’art.18 st.lv.. I licenziamenti avve­nuti senza il rispetto della procedura, compresa l’ipotesi di comunicazione non esauriente, sono inefficaci, con ap­plicazione dell’art.18 st.lv.; che si estende anche ai licenziamenti orali, per i quali non occorre l’impugnativa prevista dall’art.5 co.3 L. 221/1991; il datore è tenuto anche a comunicare i criteri selettivi applicati con la spe­cificazione delle relative modalità.

Art.18 anche per mancanza della causa. La disposizione nulla dispone al riguardo dell’ipotesi del licenziamento ingiustificato; deve ritenersi che si applichi egualmente l’art.18 st.lv., come estensione delle disposizioni specificamente previste in materia di licenziamenti disciplinari.

Accordo e presunzione di fondatezza. Potrebbero risultare ingiustifi­cati anche i licenziamenti avallati dall’accordo sindacale, pur potendosi ri­tenere che lo stesso accordo sia il presupposto di una presunzione sempli­ce di fondatezza, ai sensi dell’art. 2729 cc., con conseguente inversione dell’onere della prova che cade quindi a carico dei lavoratori.

L’art.18 st.lv. si applica anche nel caso di violazione dei criteri selettivi, collettivi o legislativi, sempre che la vio­lazione dei criteri abbia determinato l’illegittimità di ogni singolo licen­ziamento, che non si sarebbe avuto se i criteri fossero stati applicati. Tut­tavia l’imprenditore è legittimato a licenziare, al posto dei lavoratori rein­tegrati, i lavoratori che sarebbero stati licenziati se fossero stati corretta­mente applicati i criteri selettivi.

La mobilità nel pubblico impiego. Un procedura di consultazione sin­dacale diretta, simile a quella prevista dalla L. 223/1991 è stata istituita anche nel pubblico impiego in caso di eccedenza di personale di almeno dieci unità in un anno. Conclusa la procedura, o a prescindere da questa quando l’eccedenza sia inferiore a dieci unità, l’amministrazione mette in mobilità il personale che non sia possibile collocare diversamente nell’ambito della stessa am­ministrazione o presso altre amministrazioni. Durante la messa in mobili­tà sono sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il diritto all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale ed agli assegni per il nucleo familiare, per la durata massima di 24 mesi; al termine di tale periodo, rilevante ai fini pensionistici, il rapporto s’intende e­stinto se il dipendente non viene ricollocato (artt. 33 e 34 d.lgs. 165/2001).

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