La classificazione professionale contenuta nei contratti collettivi rappresenta una limitazione nei confronti dell’autonomia del datore di lavoro, in quanto comporta che a date mansioni corrisponda l’assegnazione di un certo livello di inquadramento.

 Il datore di lavoro, tuttavia, potendo concretamente specificare le mansioni da svolgere (potere direttivo), ha conseguentemente anche il diritto di variarle unilateralmente. Prima del 1970 tale potere non conosceva limiti, per cui il datore di lavoro era libero di determinare un arretramento professionale del lavoratore. L’art. 13 St. lav., tuttavia, ha modificato questo regime, novellando l’art. 2103 e istituendo una rigida disciplina a protezione dei due concorrenti beni:

  • la professionalità acquisita dal lavoratore, intesa come quell’insieme di conoscenze, capacità ed esperienze che si è acquisito attraverso il lavoro.
  • il trattamento retributivo acquisito in corrispondenza a tale professionalità.

La professionalità, tuttavia, non viene tutelata soltanto in forza della propria valenza specifica, ma anche in vista della tutela della dignità personale e sociale del lavoratore. La tecnica di limitazione predisposta dall’art. 2103, quindi, consiste nel prevedere che lo ius variandi possa essere validamente esercitato soltanto adibendo il lavoratore a mansioni almeno equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

 La questione interpretativa che si pone a questo punto concerne il concetto di equivalenza:

  • il primo criterio impiegato dalla giurisprudenza è di tipo oggettivo: se la mansione di nuova assegnazione è inserita dal contratto collettivo in un livello inferiore a quello di provenienza, quella mansione non può dirsi equivalente alla precedente.
  • al criterio oggettivo, comunque, la giurisprudenza ha aggiunto un altro criterio, soggettivo, di cui il giudice può fare uso a seconda delle concrete circostanze del caso: se una mansione è inserita nello stesso livello contrattuale di quella di comparazione, essa può essere reputata professionalmente non equivalente (inferiore) qualora per svolgerla debba impiegarsi una professionalità del tutto diversa da quella accumulata dal lavoratore nel corso della carriera.

La decisione del giudice in merito all’equivalenza, quindi, risulta essere piuttosto difficile. Pur muovendo dalla presunzione che due mansioni inquadrate allo stesso livello siano equivalenti, infatti, egli deve tener conto di tutti gli elementi utili per rendere un giudizio definitivo sul punto.

 A dimostrazione di come si versi in un campo non assestato, si deve far riferimento al fatto che alcune decisioni hanno iniziato ad escludere l’esistenza di un illecito per assunta violazione dell’art. 2103 nei casi in cui il declassamento, pur se verificatosi, sia stato accettato dal lavoratore, in nome della tutela del proprio e prevalente interesse. Il principio in discorso, legato all’abbandono di una lettura rigorosa dell’art. 2103 co. 2, è stato poi recepito:

  • dalla l. n. 68 del 1999, relativamente al caso del lavoratore divenuto disabile in corso di rapporto.
  • dalla l. n. 223 del 1991, in tema di licenziamenti collettivi, ove si stabilisce che per evitare un licenziamento collettivo possano essere conclusi accordi sindacali prevedenti l’assegnazione, ai lavoratori minacciati dal licenziamento, di nuove mansioni anche in deroga all’art. 2103.

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