La legge indica diversi limiti all’esercizio dello sciopero. Si tratta di limiti che, come precisato dalla giurisprudenza, sono da considerarsi tassattivi:
- Preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto
- Obbligo di preavviso
- Obbligo di comunicare per iscritto la data, la durata, le modalità , nonché la motivazione dello sciopero sia al datore di lavoro, sia al Presidente del Consiglio (se lo sciopero ha rilevanza nazionale) sia al Prefetto (se lo sciopero ha rilevanza locale), che a loro volta sono tenute a trasmettere immediatamente tale comunicazione alla Commissione di Garanzia.
- Divieto dell’effetto annuncio, tipizzando la fattispecie dell’azione sindacale sleale.
- Rispetto delle regole di rarefazione, ossia il rispetto di intervalli da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, che operano in senso soggettivo ed in senso oggettivo. Generalmente tale intervallo non è inferiore a 10 giorni, ed in alcuni casi è ampliato fino a 30 giorni (come per i servizi del trasporto pubblico).
- Divieto di concomitanza. Si demanda alla Commissione di Garanzia il compito di rilevare l’eventuale concomitanza tra interruzioni e riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino d’utenza, al fine di evitare che servizi pubblici alternativi siano contemporaneamente interessati da astensioni.
- Il rispetto di misure diretta a consentire l’esecuzione delle prestazioni indispensabili.
Le procedure di raffreddamento e conciliazione
Il divieto dell’effetto annuncio.
Le procedure di raffreddamento e conciliazione, così come specificato dalla legge 83/2000 devono essere obbligatoriamente effettuate da qualsiasi soggetto collettivo che intenda effettuare uno sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali, prima della proclamazione di questo e, al pari delle prestazioni indispensabili, devono essere inserite.
Occorre evidenziare che:
- Queste procedure intervengono, di solito, quando è già in essere uno stato di agitazione e configurano un ulteriore tentativo di evitare l’astensione dal lavoro. Si dice, pertanto, che anch’esse svolgono una funzione regolativa dello sciopero.
- Laddove le parti non intendano avvalersi delle procedure previste dagli accordi, possono esperire una diversa procedura di conciliazione in via amministrativa, presso la prefettura, il comune o il Ministero del lavoro, a seconda della rilevanza del conflitto.
- Tali procedure soddisfano esigenze diverse da quelle delle procedure di prevenzione, le quali infatti non sono dirette a comporre un conflitto in atto o che comunque stia per essere attuato, ma è rivolta ad intervenire in via astratta sulle possibili clausole di conflitto.
Infine, secondo il divieto dell’effetto annuncio:
- La revoca spontanea dello sciopero già proclamato, dopo che ne è stata data informazione all’utenza, costituisce forma sleale di azione sindacale
- La revoca ingiustificata può essere censurata non soltanto dalla Commissione di garanzia, ma anche in sede giudiziaria su iniziativa delle associazioni degli utenti. Si è riconosciuto infatti a tali associazioni la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all’utenza.
Obbligo di preavviso ed obbligo di comunicare modalitĂ e motivazioni.
A carico delle parti sociali sussistono una serie di doveri inerenti alla fase della proclamazione:
- il dovere di rispettare le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili
- l’obbligo, per i soggetti che proclamano lo sciopero, di comunicare per iscritto nel termine di preavviso la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro.
E’ da evidenziare poi che:
- Mentre l’obbligo del preavviso consente all’utente di organizzarsi in vista della sospensione del servizio, il dovere di predeterminazione della durata dello sciopero implica il divieto di scioperi ad oltranza.
- L’obbligo di comunicare per iscritto le modalità e le motivazioni dell’astensione consente indubbiamente forme di controllo nel merito della controversie da parte della Commissione di Garanzia.
- Destinatari della comunicazioni sono le amministrazioni o le imprese che derogano il servizio, nonché l’apposito ufficio costituito presso l’autorità tenuta ad adottare l’ordinanza di precettazione
- Le amministrazioni e le imprese erogatrici sono tenute ad una serie di comunicazioni nei confronti degli utenti.
Preavviso. Prestazioni indispensabili.
Il preavviso:
- tutela l’interesse degli utenti ad utilizzare servizi alternativi o a programmare diversamente l’uso del servizio.
- consente all’amministrazione o all’ente erogatore del servizio di predisporre le misure necessarie per l’esecuzione delle prestazioni indispensabili e per favorire eventuali tentativi di composizione del conflitto
E’ da chiarire comunque che le norme sul preavviso e sulla durata non trovano applicazione nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità o della sicurezza dei lavoratori. Resta fermo, comunque, anche in questi casi, l’obbligo di garantire prestazioni indispensabili.
La legge affida innanzitutto alle parti sociali, mediante la stipula di accordi collettivi, il compito di individuare le prestazioni indispensabili, ossia quelle prestazioni che devono comunque essere assicurate durante le astensioni per garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti.
Occorre evidenziare che:
- La legge non indica il contenuto delle prestazioni indispensabili, ma affida al contratto collettivo il compito di specificarlo, imponendo una serie di modalitĂ o, meglio, di soglie di esecuzione delle suddette prestazioni cui le parti devono in ogni caso uniformarsi.
- In mancanza dell’accordo fra le parti, la legge riconosce alla Commissione di Garanzia il potere di individuare le prestazioni indispensabili: si tratta del cosiddetto potere di provvisoria regolamentazione.
b1) Deve essere assicurato il 50% delle prestazioni normalmente erogate
b2) Le prestazioni devono riguardare quote strettamente necessarie di personale, non superiori mediamente al terzo del personale normalmente utilizzato per la piena organizzazione del servizio.
- Nel caso di astensione dal lavoro dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccoli imprenditori, la disciplina delle prestazioni indispensabili è contenuta in codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni che li rappresentano.
c1) Se mancano i codici di autoregolamentazione, o se non sono considerati idonei, è la Commissione di Garanzia ad adottare la provvisoria regolamentazione.
I soggetti su cui incombe l’obbligo di garantire l’esecuzione delle prestazioni indispensabili
L’obbligo di garantire l’esecuzione delle prestazioni indispensabili incombe:
- sui soggetti che promuovono lo sciopero
- sui lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
- sulle amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi
- sulle associazioni dei lavoratori autonomi e professionisti
- sulle associazioni dei piccoli imprenditori
- Quanto ai soggetti che promuovono lo sciopero, va osservato che:
- questa formula così ampia legittima alla proclamazione dello sciopero non solo le organizzazioni sindacali, ma ogni struttura sindacale, anche non associativa.
- la proclamazione dello sciopero è obbligatoria e va effettuata in forma scritta, con l’indicazione del preavviso, della durata, delle modalità di attuazione de delle motivazioni dell’astensione.
- le limitazioni procedurali alla proclamazione gravano non soltanto sulle organizzazioni dei lavoratori che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, ma anche sui singoli lavoratori che non possono legittimamente scioperare se non sono stati effettuati tali adempimenti
- Quanto ai lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, si evidenzia che:
- essi sono obbligati a garantire, durante lo sciopero, le prestazioni indispensabili individuate preventivamente dalla contrattazione collettiva.
- in assenza di accordi collettivi, o qualora essi non siano ritenuti idonei, i lavoratori devono attenersi alle modalitĂ stabilite dalla provvisoria regolamentazione adottata dalla Commissione di Garanzia.
- Anche i lavoratori autonomi, in solido con le loro associazioni, sono tenuti a garantire l’esecuzione delle prestazioni indispensabili stabilite dai loro codici di autoregolamentazione o in mancanza dalla Commissione di Garanzia.
Obbligo delle imprese e delle amministrazioni erogatrici di garantire prestazioni indispensabili
- A che le imprese e le amministrazioni erogatrici dei servizi sono obbligate a garantire le prestazioni indispensabili il cui oggetto non è costituito esclusivamente dalle prestazioni dei lavoratori, ma anche dall’attività di organizzazione dell’imprenditore e dalla sua attività di cooperazione all’adempimento dell’obbligazione lavorativa.
La legge 146/1990 prevede, a carico degli enti erogatori dei servizi pubblici essenziali, importanti obblighi di informazione a favore dell’utenza, al fine di garantire la concreta attuazione degli scopi indicati nella legge:
- E’ espressamente stabilito l’obbligo, per le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi, di informare gli utenti, nelle forme adeguate e almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi.
1a) Devono inoltre garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata, al fine di evitare i disagi che possono investire gli utenti una volta che lo sciopero sia compito.
- Analogo obbligo di informazione grava sul servizio pubblico radiotelevisivo, il quale è tenuto a dare tempestiva e completa comunicazione sull’inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso dei telegiornali e giornali radio.
- L’obbligo di comunicazione assume un contenuto più rigoroso per le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto, le quali sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l’elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero ed i relativi orati.