L’appartenenza dell’Italia all’ordinamento comunitario comporta un’analoga libertà di circolazione, principio questo previsto dall’art. 39 co. 1 del Trattato di Roma. Lo stesso articolo, al co. 3, precisa che tale libertà di circolazione comporta il diritto dei lavoratori di rispondere a offerte di lavoro effettive e di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri.
Quanto detto potrebbe indurci a credere che, in assenza di occasioni di lavoro effettive, al lavoratore non spetti tale libertà. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha interpretato la norma con larghezza, comprendendovi anche il diritto di ciascun cittadino europeo a spostarsi liberamente anche soltanto in funzione della ricerca di un posto di lavoro. Conseguentemente, l’art. 39 co. 2 pone il divieto di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro