L’evoluzione della previdenza sociale nella legislazione ordinaria

Il mosaico legislativo che regola il sistema previdenziale può essere considerato unitariamente.

I principi contenuti nel secondo comma dell’art. 3 e nell’art. 38 della costituzione consentono di individuare lo schema essenziale di quel sistema.

La legislazione ordinaria non poteva che dare attuazione ai principi della sicurezza sociale. Di questa evoluzione sono espressione, oltre che l’istituzione del servizio sanitario nazionale, l’intervento finanze dello stato e l’integrale finanziamento a carico del bilancio dello stato dell’assegno sociale, la continua estensione della tutela previdenziale nell’ambito stesso del lavoro subordinato o e l’estensione della tutela di malattia a tutti i cittadini, la rivalutazione automatica delle pensioni, l’estensione della tutela infortunistica per eventi dannosi occorsi in ambito domestico.

Per contrastare fenomeni di povertà e di esclusione sociale, il legislatore ha anche predisposto interventi in favore dei soggetti dotati di risorse economiche insufficienti a garantire la liberazione dal bisogno e ha istituito il sistema integrato di interventi e servizi sociali. I destinatari delle provvidenze sono: i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, le persone esposte al rischio della marginalità sociale e impossibili a provvedere al mantenimento proprio ed i figli (c.d. assegno di povertà), le madri cittadine italiane, residenti tale, alle quali compete un assegno per maternità.

È affidata allo stato il compito di realizzare la tutela previdenziale, mentre l’estensione di quest’ultima oltre l’ambito tradizionale del lavoro subordinato risponde all’esigenza di garantire a chiunque viva del proprio lavoro e tutti cittadini i minimi mezzi di sostentamento al verificarsi di eventi generatori di bisogno.

Il servizio sanitario nazionale

L’istituzione del servizio sanitario nazionale realizza appieno il precetto costituzionale in base al quale la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività (art. 32 cost).

Il servizio sanitario nazionale è stato istituito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale servizio è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali e sociali.

Con l’istituzione del servizio sanitario nazionale la tradizionale tutela previdenziale ha assunto caratteristiche del tutto nuove.

Il servizio sanitario nazionale è chiamato a svolgere la funzione di concorrere alla formazione di una moderna coscienza sanitaria. Esso ha tenuto a provvedere alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie fisiche e psichiche, accertamento e alla rimozione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e di vita, alla riabilitazione.

Interventi di assistenza sanitaria garantiti dal servizio sanitario nazionale risultano efficacemente integrati dagli interventi di servizio sociale realizzati dal sistema integrato di assistenza sociale di cui al legge n. 328 del 2001.