Può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell’ordinamento statale, sia da norma dell’ordinamento intersindacale.  Finché le due valutazioni normative coincidono, il problema non c’è; quando ciò non accade, però, può crearsi un conflitto che rende ineffettiva la norma dell’uno o dell’altro ordinamento, nonostante la sua validità per l’ordinamento cui appartiene.  Può infine accadere che le due valutazioni normative, ancorché diverse, non siano in conflitto: ciò che per un ordinamento è un comportamento obbligato, per un altro può rientrare nella mera sfera di libertà.

Così, ad esempio, il contratto collettivo è, per l’ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato dal codice civile.  Nell’ambito delle relazioni industriali e dell’ordinamento intersindacale è qualcosa di più importante: è l’atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati ed assolve alla stessa funzione di normazione astratta e generale che la legge svolge nell’ordinamento statuale.

 Fondamento del diritto sindacale è l’effettività della norma cioè la costanza del consenso sociale e dell’opera di mediazione politica che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità.  Le nuove leggi, infatti, sono spesso il frutto di negoziazione tra i soggetti del sistema di relazioni industriali.  Ciò avviene quando si ritenga che solo un ampio consenso sociale possa garantire alla legge un tasso sufficientemente elevato di osservanza spontanea, ovvero quando l’autorità politica stessa vuole garantirsi un preventivo consenso, mediato dalle organizzazioni sociali.

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