Le voci integrative e l’onnicomprensività
La retribuzione è comunque una struttura complessa; alla retribuzione base si aggiungono le voci integrative di diversa natura, attraverso le quali soprattutto si verificano differenziazioni retributive tra lavoratori con la stessa categoria e qualifica.
Anzitutto si segnalano gli automatismi retributivi, collegati con l’anzianità, come gli scatti biennali, il cui importo è differenziato soprattutto con riguardo alla categorie professionali. Occorre poi indicare le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, nella misura fissata dai contratti collettivi, migliorativi di quanto disposto dalla legge.
Le gratifiche rappresentano delle elargizioni spontaneamente erogate dal datore che da atti di liberalità si trasformano, con la reiterazione, in obbligazioni la cui fonte è la consuetudine (si pensi alla gratifica natalizia che si è trasformata nella tredicesima mensilità).
Le indennità: pluralità, eterogeneità. Le più importanti delle voci aggiuntive sono le indennità, con le quali il datore mira ad ottenere un attaccamento del lavoratore all’azienda; altre indennità sono collegate con le modalità di svolgimento della prestazione, come l’indennità di trasferta, che in parte assume il valore di rimborso spese, o l’indennità di mensa, corrisposta in sostituzione del servizio mensa ed anche come corrispettivo per il disagio dei lavoratori costretti a pranzare fuori dalla loro abitazione.
L’onnicomprensività ai fini civilistici. La retribuzione viene considerata nel suo complesso, comprese le indennità non collegate con la prestazione ed anche con riguardo alla determinazione delle voci integrative della retribuzione.
Onnicomprensività per quelle previste dalla legge. L’orientamento attualmente seguito è quello secondo cui per la determinazione delle voci previste direttamente dalla legge – il preavviso, il compenso per le festività infrasettimanali, lo straordinario, il trattamento economico a carico dell’Inps, ma anticipato dal datore, per il riposo a seguito della donazione del sangue, la retribuzione per i giorni di partecipazione al funzionamento dei seggi elettorali -, si considera la retribuzione globale di fatto, secondo quanto espressamente previsto, con esclusione delle sole indennità di rimborso spese.
Le indennità previste dai contratti collettivi. Per le voci previste dai contratti collettivi, come la tredicesima o la quattordicesima mensilità, i superminimi, ecc., le maggiorazioni, compresa la retribuzione per il periodo feriale, si tiene conto di quanto disposto dagli stessi contratti; per il trattamento di fine rapporto esiste una specifica disciplina.
Il pagamento della retribuzione
Il pagamento avviene, nei tempi stabiliti, secondo il principio della postnumerazione, nei locali del datore di lavoro, che costituiscono anche il domicilio del prestatore; si tratta di un credito determinato o determinabile. Può dunque ritenersi che sia un credito liquido ed esigibile, con conseguente esclusione che occorra, dopo la scadenza del termine di pagamento, la messa in mora ai fini degli interessi e della rivalutazione (art. 1219 cc.); se il lavoratore chiede la retribuzione prevista dal contratto su di lui ricade soltanto l’onere della prova dell’esistenza del rapporto mentre grava sul datore l’onere di provare l’adempimento della propria obbligazione.
Il datore deve tenere, con responsabilità penale, il libro paga, con la specificazione dell’orario, delle retribuzioni, degli assegni al nucleo, delle trattenute. Deve, inoltre, consegnare al prestatore il prospetto paga, con la specificazione delle diverse voci retributive e la considerazione a parte dello straordinario.
Interessi e rivalutazione, salvo che nel pubblico impiego. In caso di ritardo nel pagamento al lavoratore privato vengono pagati, oltre che gli interessi, nella misura legale, anche la rivalutazione, che si riferisce agli stessi interessi, secondo quanto disposto dall’art. 429 co. 3 cpc. Il cumulo tra interessi e rivalutazione non si applica, secondo la L. 724/1994, ai pubblici dipendenti per i quali varrebbero le stesse ragioni di finanza pubblica che hanno dato luogo, per legge, all’esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione per le prestazioni previdenziali (C. cost. 459/2000).