La legge prevede specifiche garanzie per assicurare l’effettiva soddisfazione dei crediti retributivi e di altri crediti pecuniari del lavoratore. Anzitutto, per conservare il valore del credito in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro, sono dovuti, “oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito”, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Il legislatore, peraltro, con una disposizione riguardante gli “emolumenti di natura retributiva” spettanti sia ai dipendenti pubblici che ai dipendenti privati, aveva escluso la cumulabilità dell’indennizzo da svalutazione monetaria con gli interessi legali, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione con riguardo ai dipendenti privati, ritenendo necessario, per questi ultimi, “una effettiva specialità di tutela, rispetto alla generalità degli altri crediti”.
Ai lavoratori subordinati, inoltre, sono riconosciute cause legittime di prelazione per quanto riguarda la soddisfazione dei propri crediti sui beni del debitore datore di lavoro. In particolare, un privilegio generale sui beni mobili del debitore è accordato ai crediti relativi alle retribuzioni dovute “sotto qualsiasi forma”, alle indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, e al risarcimento dei danni derivanti da omissione contributiva o da licenziamento illegittimo. Tali crediti, peraltro, in caso di concorso tra più crediti privilegiati, sono preferiti ad ogni altro credito con la sola eccezione delle spese di giudizio.
In caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, i crediti in questione sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza, però, solo rispetto ai crediti chirografari. Nell’ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, il legislatore ha istituito un Fondo pubblico di garanzia che assicura al lavoratore il pagamento del trattamento di fine rapporto, nonché, a determinate condizioni, il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.
Infine, i crediti retributivi sono protetti anche da azioni esecutive da parte di terzi. Retribuzioni e indennità relative al rapporto di lavoro possono essere oggetto di pignoramento e sequestro solo nella misura di un terzo per i crediti alimentari e di un quinto per i tributi e per ogni altro credito. Nel caso di simultaneo concorso di più pignoramenti o sequestri, e tra di essi uno sia relativo a crediti alimentari, la misura massima pignorabile o sequestrabile è elevata alla metà delle retribuzioni e delle indennità di cui il lavoratore è creditore. Gli stessi limiti si applicano anche nell’ipotesi di compensazione. Una apposita disciplina limitativa è, invece, dettata per limitare la cessione di quote della retribuzione e regolare l’ipotesi di concorso con pignoramenti e sequestri.