Secondo l’art. 2099 cc. la retribuzione del prestatore di lavoro può es­sere stabilita a tempo o a cottimo, nella misura stabilita dai contratti col­lettivi, con le modalitĂ  e nei termini in uso nei luogo in cui il lavoro viene eseguito; lo stesso articolo dispone che il prestatore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

La differenza tra la retribuzione a tempo e la retri­buzione a cottimo sta nel fatto che nella prima il tempo assume rilevanza immediata mentre il risultato viene considerato sotto il profilo del pro­dotto medio da realizzare nell’unitĂ  di tempo presa in considerazione; nella retribuzione a cottimo è invece il risultato ad assumere rilevanza im­mediata ed il tempo assume rilievo come durata media occorrente per la realizzazione del risultato cui viene rapportata la retribuzione. La retribuzione a tempo viene ancora distinta in stipendio e salario; la differenza non è tanto nel senso che il primo viene corrisposto agli impiegati, quadri e dirigenti ed il secondo agli operai, ma nel senso che il salario è collegato al lavoro effet­tivo, mentre lo stipendio all’unitĂ  di tempo del mese. Anche per il salario può essere pre­vista dai contratti collettivi la c.d. mensilizzazione, la quale tuttavia rap­presenta una modalitĂ  di pagamento.

Il cottimo è obbligatorio quando il lavoratore, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della prestazione è fatta in base alle misurazioni dei tempi di lavorazione, mentre è vietato per i minori, al fine di non sottoporli a sforzi eccessivi, e nell’apprendistato, per non compromettere l’apprendimento del mestiere e nel caso del contratto di formazione. Le tariffe di cottimo sono determinate dai con­tratti collettivi, sulla base del prodotto in piĂą realizzato nell’unitĂ  di tem­po presa in considerazione o del tempo in meno nella realizzazione del ri­sultato programmato (ad esempio la riparazione di una nave). Il cottimo assume così il valore di un’in­centivazione retributiva, o anche di una modalitĂ  per il controllo del ri­spetto dei ritmi di lavoro.

La bolla di cottimo deve stabilire i tempi ed i me­todi della produzione per consentire al lavoratore di comprendere gli stessi criteri della determinazione della tariffe (art. 2102 co. 3 cc.).

Il cottimo, salvo che nel lavoro a domici­lio, è generalmente collettivo e misto; per collettivo s’intende il risultato realizzato dalla squadra di lavoro nel suo complesso; per misto deve in­tendersi il cottimo come integrazione della retribuzione base.

Può assumere rilevanza la figura del concottimista, che si ha quando dall’aumento della produzione derivi un maggiore lavo­ro per alcune categorie di lavoratori, come ad esempio i magazzinieri.

La provvigione. La provvigione consiste nella retribuzione corrisposta in ragione degli affari andati a buon fine o non realizzati per colpa del da­tore di lavoro. Nel rapporto di lavoro subordinato la provvigione, che è il modo normale di compenso di alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati, come gli agenti di commercio, acquista il valore di retri­buzione mista, aggiuntiva a quella fissa.

La retribuzione con partecipazione agli utili netti è anch’essa una forma di retribuzione mista come accade con l’indennitĂ  di bilancio, di solito non riconosciuta agli operai; la retribuzione con parte­cipazione ai prodotti della stessa impresa da cui si dipende è limitata in quanto potrebbe risolversi in danno dei lavoratori.

     La retribuzione in natura assume maggiore ri­levanza in agricoltura; essa, negl’altri settori, può consistere in servizi, co­me l’alloggio, l’automobile, ecc..

 

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