Secondo l’art. 2099 cc. la retribuzione del prestatore di lavoro può esÂsere stabilita a tempo o a cottimo, nella misura stabilita dai contratti colÂlettivi, con le modalitĂ e nei termini in uso nei luogo in cui il lavoro viene eseguito; lo stesso articolo dispone che il prestatore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
La differenza tra la retribuzione a tempo e la retriÂbuzione a cottimo sta nel fatto che nella prima il tempo assume rilevanza immediata mentre il risultato viene considerato sotto il profilo del proÂdotto medio da realizzare nell’unitĂ di tempo presa in considerazione; nella retribuzione a cottimo è invece il risultato ad assumere rilevanza imÂmediata ed il tempo assume rilievo come durata media occorrente per la realizzazione del risultato cui viene rapportata la retribuzione. La retribuzione a tempo viene ancora distinta in stipendio e salario; la differenza non è tanto nel senso che il primo viene corrisposto agli impiegati, quadri e dirigenti ed il secondo agli operai, ma nel senso che il salario è collegato al lavoro effetÂtivo, mentre lo stipendio all’unitĂ di tempo del mese. Anche per il salario può essere preÂvista dai contratti collettivi la c.d. mensilizzazione, la quale tuttavia rapÂpresenta una modalitĂ di pagamento.
Il cottimo è obbligatorio quando il lavoratore, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della prestazione è fatta in base alle misurazioni dei tempi di lavorazione, mentre è vietato per i minori, al fine di non sottoporli a sforzi eccessivi, e nell’apprendistato, per non compromettere l’apprendimento del mestiere e nel caso del contratto di formazione. Le tariffe di cottimo sono determinate dai conÂtratti collettivi, sulla base del prodotto in piĂą realizzato nell’unitĂ di temÂpo presa in considerazione o del tempo in meno nella realizzazione del riÂsultato programmato (ad esempio la riparazione di una nave). Il cottimo assume così il valore di un’inÂcentivazione retributiva, o anche di una modalitĂ per il controllo del riÂspetto dei ritmi di lavoro.
La bolla di cottimo deve stabilire i tempi ed i meÂtodi della produzione per consentire al lavoratore di comprendere gli stessi criteri della determinazione della tariffe (art. 2102 co. 3 cc.).
Il cottimo, salvo che nel lavoro a domiciÂlio, è generalmente collettivo e misto; per collettivo s’intende il risultato realizzato dalla squadra di lavoro nel suo complesso; per misto deve inÂtendersi il cottimo come integrazione della retribuzione base.
Può assumere rilevanza la figura del concottimista, che si ha quando dall’aumento della produzione derivi un maggiore lavoÂro per alcune categorie di lavoratori, come ad esempio i magazzinieri.
La provvigione. La provvigione consiste nella retribuzione corrisposta in ragione degli affari andati a buon fine o non realizzati per colpa del daÂtore di lavoro. Nel rapporto di lavoro subordinato la provvigione, che è il modo normale di compenso di alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati, come gli agenti di commercio, acquista il valore di retriÂbuzione mista, aggiuntiva a quella fissa.
La retribuzione con partecipazione agli utili netti è anch’essa una forma di retribuzione mista come accade con l’indennitĂ di bilancio, di solito non riconosciuta agli operai; la retribuzione con parteÂcipazione ai prodotti della stessa impresa da cui si dipende è limitata in quanto potrebbe risolversi in danno dei lavoratori.
    La retribuzione in natura assume maggiore riÂlevanza in agricoltura; essa, negl’altri settori, può consistere in servizi, coÂme l’alloggio, l’automobile, ecc..