Oltre allo sciopero, altri comportamenti dei lavoratori, pur non risolvendosi in un’astensione dal lavoro tout court, vengono comunque considerati nella prassi sindacali strumenti di lotta finalizzati a danneggiare il datore di lavoro.
Tra le forme alternative allo sciopero possiamo distinguere:
- attivitĂ di propaganda ed organizzazione di cortei interni
- sciopero bianco
- sciopero dello straordinario
Tra le forme alternative allo sciopero troviamo poi alcune condotte dei lavoratori che, non comportando la sospensione totale dell’attività lavorativa, costituiscono forme di inesatto adempimento o di esecuzione negligente dell’obbligazione lavorativa:
- sciopero delle mansioni
- sciopero del cottimo
- sciopero pignolo
- Picchettaggio
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Sono invece considerate penalmente illecite:
- occupazione dell’azienda
- sabotaggio
- blocco delle merci
- blocco stradale
- disturbo della quiete pubblica
- boicottaggio
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L’imprenditore può reagire a queste condotte penalmente illecite, sia adottando provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento, sia esperendo azioni a tutela del possesso o domandando l’adozione di provvedimenti cautelari d’urgenza.
Forme di lotta alternative consentite
A) L’attività di propaganda e l’organizzazione di cortei interni sono comportamenti propedeutici all’organizzazione dello sciopero. Non rientrano nell’area dell’art.40 Cost, ma sono tutelati dagli articoli 39 comma 1 Cost, 14 e 26 dello Statuto dei Lavoratori.
B) Lo sciopero bianco si configura con la permanenza dei lavoratori sul luogo di lavoro senza eseguire la prestazione e senza impedire l’ingresso al datore di lavoro e agli altri lavoratori. Ovviamente tale comportamento non deve degenerare in un’occupazione, punibile ai sensi dell’art.508 p.
C) E’ legittimo lo sciopero dello straordinario, consistente nel rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione oltre il normale orario di lavoro.
D) Con lo sciopero delle mansioni il lavoratore non effettua solo alcune delle mansioni che rientrano nella sua qualifica, ponendosi in una situazione di inesatto e parziale adempimento.
E) Lo sciopero del cottimo consiste nell’ipotesi in cui i lavoratori riducano il rendimento al minimo dovuto. Tale forma di lotta è legittima solo finché non si scende al di sotto del minimo dovuto, altrimenti si ricade in un’ipotesi di non collaborazione.
F) L’ostruzionismo (o sciopero pignolo) consiste nell’applicazione pedantesca delle disposizioni regolamentari con l’intento di rallentare i tempi dell’attività lavorativa. Si tratta di una pratica riconducibile alla categoria dell’agere licere, cioè del legittimo potere di agire per soddisfare un proprio interesse.
G) Il picchettaggio è l’azione di un gruppo di lavoratori scioperanti che, dinanzi al luogo di lavoro, impediscano l’accesso ai dipendenti non aderenti alla protesta. Tale forma di lotta è legittima a condizione che non si risolva in forme di violenza privata o minaccia.
Forme di lotta alternative illecite
A) Rientra nella previsione di cui all’art.508 comma 1 l’occupazione di azienda, con la conseguente incriminazione dei lavoratori occupanti. Ciò perché per l’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito non è indispensabile l’occupazione dell’azienda altrui: in effetti, l’occupazione dell’azienda rende impossibili le prestazioni offerte dai lavoratori non occupanti, e quindi consente al datore di lavoro di rifiutarle legittimamente e non retribuirle.
Va precisato che l’art.508 comma 1 richiede la presenza del dolo specifico: “al solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro”. Non è, quindi, invocabile la norma penale se lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per una causa antecedente all’occupazione stessa, cioè per lo sciopero. Ne deriva che l’occupazione posta in essere durante lo sciopero non configura il reato di cui all’art.508 comma 1.
B) Il sabotaggio consiste nel danneggiamento di aziende agricole o industriali, ovvero di attrezzi, macchine o strumenti. E’ sanzionato penalmente dall’art.508 comma 2, anche se posto in essere da lavoratori scioperanti.
C) Il blocco delle merci in entrata ed in uscita dall’azienda non costituisce il reato di violenza privata, purché ai trasportatori non sia impedito l’accesso in fabbrica.
D) Il blocco stradale ed il disturbo della quiete pubblica, anche attraverso l’uso assordante di fischietti, sono stati puniti da qualche sentenza.
E) Il boicottaggio è una forma di lotta nei confronti dell’imprenditore. E’ una forma di lotta i cui fini non sono necessariamente sindacali. Si concreta quando, mediante propaganda, o avvalendosi della forza e autorità di partiti, leghe e associazioni, si inducono una o più persone a non stipulare patti di lavoro, a non somministrare materie prime o attrezzature, e a non comprare i prodotti.
Il boicottaggio è sanzionato dall’art.507 c.p. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.507 c.p. nella parte in cui il divieto di propaganda si presenti in contrasto con l’art.21 Cost. Tuttavia la Corte ha escluso che le altre condotte incriminate dalla norma possano essere considerate tipici strumenti di autotutela al pari dello sciopero.