L’individuazione delle finalità dello sciopero ci consente di esaminare gli articoli del codice pena­le che vietavano lo sciopero, oramai eliminati da decisioni della corte co­stituzionale.

Lo sciopero per fini contrattuali era vietato dall’art. 502 cp., che è stato dichiarato incostituzionale dalla sent. 29/1960. Lo sciopero per fini contrattuali deve intendersi quello rivolto alla stipulazione o al rinnovo del contratto collettivo, che dà luogo ad una controversia economica, una controversia, cioè, avente ad oggetto interes­si ancora privi di una regolamentazione giuridica.

Nello sciopero per fini contrattuali rientra, tuttavia, anche quello per la risoluzione di una controversia giuridica, avente ad oggetto interessi per i quali già esiste una specifica regolamentazione, potrebbe essere esercitato per pretende­re l’applicazione del contratto collettivo o per affermare l’interpretazione più favorevole ai lavoratori.

Lo sciopero di protesta e di solidarietà individuato dall’art. 505 cp., in pratica venu­to meno a seguito della sent. Corte cost. 123/1962. Per sciopero di protesta deve intendersi quello contro un comporta­mento del datore ritenuto il­legittimo od inopportuno; si pensi, in particolare, al licenzia­mento di un lavoratore o ad una sanzione disciplinare, provvedimenti che nel futuro potrebbero colpire diversi lavoratori.

Lo sciopero di solidarietà si ha quando i lavoratori scioperano per ap­poggiare le rivendicazioni di altra categoria; la Corte costituzionale ha ritenuto che lo sciopero di soli­darietà sia ammesso soltanto quando tra i primi scioperanti ed i secondi esista un’affinità d’interessi (sent. 123/1962). Si rileva che in tal modo il reato di sciopero di solidarietà resta in vita, con l’attribuzione al giudice penale della valutazione dell’affinità d’interessi; la quale, viceversa, dovrebbe competere ai soli sindacati, nella dinamica delle relazioni industriali, cui il giudice, almeno quello penale, dovrebbe mantenersi estraneo.

Lo sciopero di coazione, politico-professionale. Lo sciopero di coa­zione nei confronti della pubblica autorità viene di solito esercitato per ri­vendicazioni di carattere politico-professionale, come la modifica del si­stema pensionistico, che può avvenire soltanto con legge, non con con­tratto collettivo.

In base all’art. 40 cost. non si desume che debbano conside­rarsi espressione dell’esercizio del diritto di sciopero soltanto le astensioni collettive per rivendicazioni nei confronti dello stesso datore; può, vice­versa, ritenersi che lo sciopero sia uno strumento di azione sindacale per rivendicazioni non solo nei confronti dei datori, ma anche dei pubblici poteri per vantaggi previdenziali, assistenziali e finanche fiscali. Secondo la Corte costituzionale occorre tuttavia, per la liceità dello sciopero di coazione, che esso non sia diretto a sovvertire 1’ordinamento costituzionale (precisazione pleonastica, in quanto se si mira a sovvertire l’ordinamento costituzionale s’incorre in re­sponsabilità penale quale che sia lo strumento adoperato) ed ad impedire l’esercizio dei poteri sovrani occorrendo tuttavia la specifica intenzione di impedirne l’esercizio (165/1983).

Lo sciopero politico. Lo sciopero per finalità politiche generali – con­tro l’adesione dell’Italia alla Nato, contro un governo ritenuto antidemocratico – trovava la sua rile­vanza penalistica nell’art. 503 cp., che vietava lo sciopero per fini politici. La corte ha affermato l’incostitu­zionalità di tale articolo, con le precisazioni già esaminate al riguardo del­lo sciopero di coazione. La corte, tuttavia, ha affermato che lo sciopero politico è soltanto una li­bertà, non un diritto, con conseguente responsabilità nei confronti del da­tore (sent. 290/1974). Una tale soluzione si spiega in considerazione del fatto che il datore può subire gli effetti negativi dello sciopero quando so­no in questione gli interessi dei lavoratori non quando sono in discussione inte­ressi politici generali estranei alla dialettica delle relazioni sindacali.

 

Lascia un commento