Per la buona riuscita dello sciopero, occorre un’attività di propaganda volta a fame conoscere le ragioni e le modalità; spesso lo sciopero viene preceduto da assemblee, nelle quali possono essere discusse l’opportunità e le ragioni dello sciopero.
Il picchettaggio, purché senza violenze o minacce. Si ammette, se non viene attuato con violenze o minacce, il picchettaggio, che consiste in comportamenti rivolti a scoraggiare il crumiraggio, ossia la non partecipazione allo sciopero, come la predisposizione di un doppio cordone umano ai cancelli, al fine di indurre i lavoratori a non entrare. Deve ritenersi che il crumiraggio sia espressione non della libertà di lavorare, riconosciuta dall’art. 4 cost., ma della libertà sindacale negativa.
Le agitazioni sindacali diverse dallo sciopero. Le forme di agitazione sindacale potrebbero consistere in comportamenti anche diversi dall’astensione collettiva dal lavoro; si ritiene, non sempre a ragione, che tali forme siano illegittime sul presupposto che l’unica forma ammissibile di autotutela sindacale consisterebbe nello sciopero in senso stretto.
La non collaborazione e rallentamento della produzione. La non collaborazione consiste nel rifiuto di svolgimento di quelle mansioni collaterali, come trasporto del materiale di lavorazione, che pur non rientrando nelle mansioni della qualifica di appartenenza, sarebbero dovute in virtù della regola dell’esecuzione del contratto secondo buona fede, con conseguente violazione dell’art. 1375 cc.
Il rallentamento concertato della produzione darebbe luogo alla violazione della diligenza nell’esecuzione della prestazione, con conseguente responsabilità contrattuale.
Ostruzionismo e desuetudine e nel pubblico impiego. L’ostruzionismo consiste nell’osservanza pedissequa dei regolamenti o ordini di servizio al solo fine di ritardare la produzione; se si tratta di regolamenti di servizio o di ordini desueti, l’osservanza sarebbe in contrasto con gli usi aziendali prevalenti sulle regole preesistenti.
Nel pubblico impiego, trattandosi di regolamenti amministrativi, dovrebbe ritenersi che l’osservanza scrupolosa non sia illegittima, a meno che non si ravvisi l’eccesso di potere, come nel caso di un’ispezione doganale di tutti i bagagli, e non a campione, al fine di ritardare la partenza del convoglio ferroviario.
Occupazione di fabbrica: dolo specifico e violazione di domicilio. Particolare importanza assume l’occupazione di fabbrica, reato punito dall’art. 508 cp., costituzionale secondo la corte (sentt. 220/1975 e 119/1970). L’occupazione si ha quando gli scioperanti restano nei luoghi di lavoro durante lo sciopero; poiché il dolo specifico di tale reato consiste nell’interruzione del lavoro, si esclude la responsabilità penale quando il lavoro è già interrotto a causa dello sciopero.
Neppure è configurabile il reato di violazione di domicilio (art. 614 cp.), in considerazione del fatto che il luogo di lavoro costituisce il domicilio anche dei lavoratori, che possono tenervi assemblee, ecc.; la violazione di domicilio potrebbe configurarsi soltanto nell’ipotesi in cui vengano occupati i locali destinati alla direzione aziendale.
Inadeguatezza delle azioni possessorie. Tuttavia, si ritiene che nei confronti degli scioperanti potrebbero essere esercitate le azioni possessorie, in particolare l’azione di manutenzione; teoria questa che desta qualche perplessità se non altro per il fatto che l’azienda costituisce un bene produttivo, quindi dinamico, non statico, come quelli che possono costituire oggetto di azioni possessorie, secondo la tradizione romanistica.
Le azioni possessorie, specie quella di manutenzione (art. 1168 ss cc.), vengono esercitate dal datore anche nel caso di blocco delle merci, mirante ad impedire l’entrata e l’uscita delle stesse, al fine di favorire la buona riuscita dello sciopero; parte della dottrina sostiene, con qualche fondamento, che con il blocco delle merci gli scioperanti non intendano impossessarsi delle merci ma solo intralciare l’esercizio dell’attività imprenditoriale e coinvolgere nello sciopero tutte le categorie di lavoratori.
Il reato di boicottaggio. Altra forma di agitazione sindacale diversa dallo sciopero è il boicottaggio, che peraltro potrebbe essere attuato anche da soggetti diversi dai prestatori di lavoro; esso consiste nell’attività diretta ad impedire o ostacolare la stipulazione di contratti di approvvigionamento o di patti di lavoro necessari per il normale svolgimento dell’attività produttiva.
La corte ha escluso l’incostituzionalità dell’ art. 507 cp., che punisce il reato di boicottaggio, per essere una norma a sostegno della libertà d’iniziativa economica. La corte ha tuttavia precisato che se l’attività di boicottaggio viene esercitata mediante propaganda a livello individuale, non mediante leghe o gruppi di pressione, l’attività stessa è espressione della libertà di pensiero, con conseguente contrasto con l’art. 21 cost. del divieto penale che proviene dallo stesso art. 507 cp. (sent. 84/1969).
Blocco stradale e sit in. Rientra nella categoria in esame anche il blocco stradale, reato che è stato previsto per la lotta contro il brigantaggio, ma nel quale possono incorrere anche gli scioperanti o comunque i dimostranti che danno luogo ad un sit in. Se, tuttavia, la dimostrazione si attua senza violenza, la responsabilità penale dovrebbe essere esclusa, anche considerando la dimensione collettiva che il sit in assume.
Autoriduzione di canoni. Altra ipotesi potrebbe essere quella dell’autoriduzione di tariffe o di canoni per servizi, come la luce, il telefono; la responsabilità civile potrebbe essere esclusa se l’autoriduzione si riferisse all’aumento illegittimo delle stesse tariffe o canoni.