Nella legislazione più recente assume rilievo prevalente la tutela paritaria o di riequilibrio della posizione della lavoratrice nel mercato del lavoro.
Una decisa svolta nel senso del rafforzamento della tutela paritaria fu impressa, sotto la spinta dei movimenti femminili, dalla legge n.903 del 1977, arricchita e perfezionata negli anni a seguire da numerosi interventi legislativi. Tale legge mira proprio ad attuare una parità di trattamento e si ricollega alla tutela paritaria prevista, con particolare riguardo alla retribuzione, dall’articolo 37 Cost., estendendola in funzione della realizzazione della parità di diritti al complessivo trattamento della lavoratrice sia nell’accesso al lavoro sia nello svolgimento e nell’estinzione del rapporto. A tal fine la legge dispone il divieto di ogni discriminazione nonché la nullità degli atti conseguenti.
L’art. 1 della citata legge vieta ogni discriminazione nell’occupazione del lavoratore (anche se è più realistico dire delle lavoratrici) e vieta altresì la discriminazione in tutte le iniziative in materia d’orientamento e formazione professionale.
Sono previste alcune deroghe tassative per le mansioni particolarmente pesanti o per quelle attività della moda, dell’arte e dello spettacolo nelle quali il sesso costituisca requisito essenziale della prestazione.
L’art 2 precisando il principio di cui all’art37 Cost, collega la parità di trattamento retributivo alle prestazioni richieste e non a quelle concretamente eseguite, escludendo in tal modo definitivamente il ricorso al parametro del rendimento del lavoro. La legge n. 903 ha anche modificato l’ultimo comma dell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori, estendendo il divieto di discriminazione ivi sancito e le relative sanzioni (nullità) anche agli atti discriminatori per motivi di sesso, di razza e di lingua.
La legge n. 903 persegue anche l’obiettivo della parità di trattamento ai fini previdenziali per ciò che concerne gli assegni familiari e pensione di reversibilità. Tale legge, inoltre, pur non innalzando l’età pensionabile delle donne, che nella maggior parte dei casi resta inferiore a quella degli uomini, è intervenuta con una disposizione, corretta dalla Corte costituzionale, che estende la tutela contro i licenziamenti nei confronti delle donne fino alla stessa età prevista per il pensionamento degli uomini, benché resti salvo il loro diritto al pensionamento all’età inferiore eventualmente previsto dalle leggi in materia.
Un altro scopo è rappresentato dall’alleggerimento del costo del lavoro femminile ed una sua tendenziale parificazione al lavoro maschile, laddove ha esteso al padre lavoratore alcuni diritti riconosciuti alle lavoratrici madri..
La tutela differenziata delle donne: le lavoratrici madri
Le norme in tema di tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri sono oggi contenute nel testo unico approvato con D. Lgs. n.151 del 2001, che ha recentemente abrogato le disposizioni contenute nella legge
n.1204 del 1971.
Innanzitutto, il primo aspetto fondamentale è il divieto di licenziamento della lavoratrice dal momento di inizio della gravidanza fino al compimento di un anno da parte del bambino (provvedimento sanzionato a pena di nullità), ma con alcuni limiti al licenziamento:
Giusta causa dovuta a colpa grave
Cessazione dell’attività dell’azienda
Scadenza del termine del rapporto
Esisto negativo della prova
Vi è divieto generale di adibire la donna al lavoro nei due mesi ( tre in caso di lavori gravosi) precedenti alla data presunta del parto così come nei tre mesi successivi, assicurando, in tale periodo, alla lavoratrice un trattamento economico (80% della retribuzione) a carico dell’INPS. La lavoratrice ha il diritto, salvo alcune eccezioni, di optare per uno spostamento del periodo (detto congedo di maternità) in modo da iniziare la sospensione un mese prima del parto e proseguirla sino al quarto mese dopo.
E’ vietato adibire la lavoratrice in attesa a lavori faticosi (sollevamento pesi), pericolosi o insalubri per tutta la gravidanza. In questi casi la donna deve essere adibita ad altre mansioni con la salvaguardia della stessa retribuzione.