Il nucleo centrale del diritto del lavoro, costituito dalla disciplina del contratto e del rapporto di lavoro e delle forme di assistenza e previdenza previste a favore del lavoratore, è integrato e completato da una disciplina processuale differenziata delle controversie in materia. Con tale disciplina è stata perseguita la finalità di favorire l’accesso del lavoratore alla giustizia, prevedendo in particolare la gratuità del processo, nonché la celerità dei tempi in cui la giustizia è resa, applicando i principi di oralità, immediatezza e concentrazione.

Il processo è, così, contraddistinto: da un regime di preclusioni e decadenze nella fase introduttiva del giudizio; dalla lettura del dispositivo della sentenza (immediatamente esecutivo) nella stessa prima udienza fissata direttamente per la discussione della causa; dall’ampiezza dei poteri istruttori di ufficio; dalla possibilità che, nel caso in cui il giudizio non possa essere deciso nella prima udienza, il giudice disponga con ordinanza il pagamento delle somme non contestate e, a titolo provvisorio, di quelle di cui già abbia accertato il diritto del lavoratore; dalla possibilità della partecipazione delle associazioni sindacali mediante proprie “informazioni e osservazioni orale o scritte”; dalle previsioni che collegano alla sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro il diritto del lavoratore al pagamento degli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno subito a causa della diminuzione del valore dei crediti stessi per il ritardato adempimento, nonché la provvisoria esecutività della sentenza stessa; dalla liquidazione equitativa della somma dovuta, quando il diritto sia accertato nell’an, ma non sia possibile procedere alla determinazione del quantum.

Il processo in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie non è più gratuito per coloro che superano la soglia di reddito fissata dalla legge. E la fiducia nella tutela giurisdizionale dei diritti del lavoratore appare incrinata dalle disposizioni che mirano, invece, a favorire la soluzione delle liti in via conciliativa e arbitrale. Anche la pubblica amministrazione svolge funzioni di notevole importanza ai fini della realizzazione della tutela del lavoro.

In particolare, ad essa è affidata l’attuazione e la gestione dell’intervento pubblico volto ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, a sostenere il reddito dei lavoratori nei casi di disoccupazione totale o parziale, ad erogare le prestazioni previdenziali ed assistenziali nelle altre situazioni di bisogno previste dalla legge. Inoltre, all’azione amministrativa è affidata la vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina che regola i rapporti di lavoro, la previdenza e l’assistenza obbligatorie. La disciplina di tale attività è oggi prevista dalla legge 124 del 2004.

La legge prevede l’applicazione di sanzioni di natura amministrativa e penale (a seconda della gravità della violazione). Il personale ispettivo, al quale è riconosciuto la qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, nei casi più gravi configuranti ipotesi di reato, provvede alla trasmissione della notitia criminis al magistrato competente per l’esercizio dell’azione penale. Anche in materia di lavoro, vi è una tendenza alla depenalizzazione delle infrazioni ritenute meno gravi. Tendenza che è, però, motivata non da una volontà di riduzione dell’intensità della tutela, bensì dalla modesta efficacia dissuasiva e afflittiva che era esercitata dalle sanzioni penali previste per i reati depenalizzati.

 

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