Gravidanza e puerperio: i periodi di sospensione. Nel caso di gravidanza, secondo l’organica disciplina della L. 1204/1971 come modificata dalla L. 53/2000, è prevista, anche a favore di alcune categorie di lavoratrici autonome, l’interruzione obbligatoria dal lavoro per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi; in caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano i giorni che avrebbero dovuto completare il normale periodo di gravidanza. Se richiesto dalla lavoratrice e non in contrasto con la salute della stessa e del bambino è possibile assentarsi un mese prima del parto e prolungare a 4 i mesi successivi.
I 3 mesi successivi vengono riconosciuti al padre in caso di morte o grave malattia della madre o nel caso di abbandono del figlio da parte di quest’ultima o di affidamento al padre, in caso di separazione o divorzio.
Per il primo anno del bambino, la madre, o su sua rinuncia il padre, hanno diritto a due ore di permesso per l’allattamento, anche artificiale, con indennità pari all’intera retribuzione a carico dell’Inps e con il riconoscimento della contribuzione figurativa; il permesso si raddoppia nel caso di parto gemellare, come ora espressamente previsto dalla L. 53/2000.
È previsto poi un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, nei primi 8 anni di vita del bambino, per il padre e per la madre, della durata complessiva di l0 mesi, elevabili ad undici nel caso di astensione del padre per almeno tre mesi. Il periodo massimo per ciascuno può giungere fino a 6 mesi, con conseguente riduzione del periodo a favore dell’altro; la scelta del momento in cui godere delle assenze facoltative spetta al titolare del diritto, senza alcuna rilevanza dell’interesse dell’impresa, salvo l’obbligo di darne preavviso al datore.
Il trattamento economico. Per l’astensione obbligatoria l’indennità a carico dell’INPS è dell’80%; per l’astensione facoltativa l’indennità è del 30% fino a 3 anni del bambino. Dai 3 agli 8 anni di età del bambino, l’indennità del 30% viene corrisposta soltanto ai genitori con un reddito inferiore ad un milione e mezzo.
Assistenza dei figli malati. In caso di malattia del bambino fino a 8 anni i genitori hanno diritto ad assentarsi, ma senza trattamento economico, per l’assistenza; dopo i tre anni di età del bambino i giorni di assenza per ciascun genitore non possono superare il numero di cinque in un anno.
Le stesse disposizioni si applicano in caso di affidamento preadottivo o legale, fino all’ età di 6 anni del bambino; nel caso di bambino dai 6 ai 12 anni il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare.
È previsto per la tutela dei bambini handicappati gravi un periodo di concedo, del quale possono usufruire i genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, i fratelli, la cui durata massima, cumulativamente se più sono i soggetti che ne usufruiscono, non può superare i due anni (L. 53/2000).