Bambini ed adolescenti. Assumono una speciale rilevanza i lavoratori di minore età, suddivisi nelle due categorie dei bambini che non hanno ancora compiuto i quindici anni, e degli adolescenti, quelli di età compresa tra i quindici ed i diciotto anni. La capacità di lavoro comporta il compimento dell’obbligo scolastico, destinato a protrarsi fino ai diciotto anni al momento del riordino del sistema scolastico e formativo. Se una tale riforma dovesse essere attuata, il lavoro regolare dei mino­ri, non soltanto bambini ma anche adolescenti, diverrebbe del tutto mar­ginale, prevalentemente nelle attività culturali, artistiche, sportive o pub­blicitarie, e nel settore dello spettacolo. La marginalità del lavoro regolare potrebbe alimentare, in mancanza degli adeguati controlli, il lavoro irre­golare che già oggi costituisce la percentuale più elevata del lavoro mino­rile.

I divieti ed i limiti del lavoro degli adolescenti. In ogni caso, il lavoro degli adolescenti di età inferiore ai sedici anni è vietato se pericoloso, fati­coso, insalubre, con le ulteriori specificazioni della L.977/1967; ad altri lavori specificati in apposito elenco l’adolescen­te, non anche il bambino, può essere adibito soltanto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, con le misure di garanzia predisposte. Nelle attività cui può essere adibito, il minore ha diritto, a parità di qualifica, alla stessa retribuzione degli adulti, a meno che la riduzione non sia collegata con le particolarità del lavoro a tutela dell’integrità fisica e psichica degli stessi minori. A tutela dello sviluppo psico-fisico del minore è stata emanata una specifica normativa, garantita penalmente (art. 26 L. 977/1967 e suc­cessive modifiche).

Il datore deve valutare, al momento dell’assunzione i rischi secondo quanto previsto dall’art. 4 d.1gs. 626/1994, tenendo conto delle particolarità del lavoro minorile; occorre inoltre l’idoneità al lavoro accertata da un medico del s.s.n. sia al momento dell’assunzione sia nel corso del rapporto ad intervalli non superiori ad un anno.

Divieto del lavoro notturno: le eccezioni. È vietato, salvo caso di forza maggiore per i minori che abbiano compiuto sedici anni, il lavoro nottur­no, intendendosi per notte un periodo di almeno 12 ore consecutive tra le ore 22 e le 6 o tra le 23 e le 7; il divieto non opera per le attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie, nel settore dello spettacolo, in cui il lavoro può protrarsi non oltre le ore 24, con un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

Orario di lavoro, riposi e ferie. L’orario di lavoro dei bambini liberi da obblighi scolastici non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, con un’interruzione di almeno un’ora dopo 4 ore e mezza di lavoro, a parte la disciplina più restrittiva per lavori pericolosi o gravosi (artt. 18-20). Il riposo settimanale deve comprendere 2 giorni, tra, i quali la domenica e comunque, non può essere inferiore a 36 ore consecutive. Le ferie non possono du­rare meno di 20 giorni per i minori che abbiano compiuto i sedici anni e di 30 giorni per i minori di età inferiore (artt. 18-21).

 

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