La disciplina del mercato del lavoro ha lo scopo di regolamentare il rapporto tra domanda ed offerta di lavoro al fine di tutelare l’interesse collettivo dei lavoratori all’occupazione. Quest’interesse è garantito dalla Costituzione, sotto il profilo del diritto e del dovere, con l’art. 4, in quanto attività utile al progresso materiale e spirituale della società.

Il diritto al lavoro, sancito dal primo comma dell’art. 4 della Costituzione, è una situazione soggettiva dei cittadini e quindi anzitutto dei lavoratori. La norma, quindi, mira a garantire non soltanto la libertà di lavoro, intesa come scelta dell’attività professionale e pertanto offerta della forza–lavoro, ma altresì l’interesse all’occupazione intesa come possibilità di soddisfare il bisogno di accesso alle occasioni disponibili dal lato della domanda di forza-lavoro.

Si tratta di una facoltà individuale e perciò un diritto soggettivo, la cui attuazione, però, è prevalentemente collettiva, in quanto la tutela dell’interesse dei lavoratori all’occupazione non dà luogo ad una pretesa sui singoli posti di lavoro, tranne che nei casi di assunzione obbligatoria.

Significa che, come bisogno generalizzato di occupazione, il diritto al lavoro non può svilupparsi altro che sul terreno della tutela dell’interesse collettivo e quindi anzitutto dell’attività sindacale, rivolta alla difesa dei livelli occupazionali.

La tutela del diritto al lavoro viene in contatto con le decisioni economiche delle imprese e pertanto con l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art. 41, co. 1°, Cost., peraltro entro i limiti costituiti non solo dal rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità della persona, ma altresì dai fini di utilità sociale (co. 2°).

Possiamo dunque affermare che la disciplina del mercato del lavoro ha la finalità di regolare le relazioni fra la domanda e l’offerta: una relazione di scambio tra l’offerta di forza lavoro e l’utilizzazione della stessa nelle organizzazioni private e pubbliche e su tale premessa la disciplina del mercato del lavoro ha lo scopo di proteggere i lavoratori dal rischio della disoccupazione e di garantire ai datori di lavoro la possibilità di una razionale utilizzazione dei lavoratori.

La disciplina del mercato del lavoro trae fondamento dai principi costituzionali e nella situazione di sottoprotezione sociale del prestatore di lavoro. Il lavoratore vede rafforzata la sua posizione nel mercato del lavoro dal lato dell’offerta, nonché, dal lato della domanda di lavoro da parte delle imprese.

Particolare rilievo ha inoltre l’attività dei pubblici poteri tendente alla promozione dell’occupazione.

Negli anni più recenti l’intervento pubblico è stato inteso come rivolto a sostenere e promuovere lo sviluppo della domanda di forza lavoro da parte delle imprese. La disciplina del mercato del lavoro ha una funzione di tutela contro il rischio sociale della disoccupazione e quindi di sicurezza sociale.

 

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