La politica economica contro la disoccupazione. La disoccupazione – strutturale, per mancanza delle condizioni necessarie per gli investimenti, congiunturale, per temporanea difficoltà di settore, territoriale o aziendale, frizionale per problemi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro -, viene combattuta dai poteri pubblici con gli strumenti di politica economica, rientranti nel diritto pubblico dell’economia.
Per quanto possa essere forte l’intervento pubblico è difficile che si raggiunga la piena occupazione, almeno nel nostro paese dove la disoccupazione è endemica, con conseguente permanenza di una percentuale – ora del l 0%, ma con punte molto più alte al sud e tra i giovani – di appartenenti alla popolazione attiva cui il sistema economico non è in grado di fornire un posto di lavoro.
Subentra per i disoccupati il regime di tutela previdenziale o assistenziale contro la disoccupazione.
Il reddito minimo garantito. Il primo intervento è quello assistenziale a favore degli individui ai quali, in mancanza di entrate sufficienti, occorre garantire un reddito minimo, o reddito di cittadinanza, più basso delle retribuzioni meno elevate al fine di non disincentivare la ricerca di un posto di lavoro.
Il salario d’inserimento in via sperimentale. Per il momento in Italia il reddito di cittadinanza, sotto la denominazione di salario d’inserimento, è riconosciuto, in via sperimentale, soltanto in quattro province, a carico del Fondo per le politiche sociali (art. 59 commi 45, 47 L. 449/1997).
La tutela previdenziale contro la disoccupazione ordinaria
La tutela previdenziale. Per i lavoratori opera la tutela contro la disoccupazione ordinaria, regolata da una pluralità di leggi, a partire dal r.d.l. 1827/1935, che si estende anche ai soci di cooperativa di lavoro, ma non ai lavoratori parasubordinati. Sono esclusi i lavoratori cui sia garantita la stabilità del posto di lavoro, sono certamente esclusi dalla tutela i pubblici dipendenti di ruolo, la cui stabilità è più forte almeno dal punto di vista sostanziale; ma non i pubblici dipendenti che abbiano un contratto a termine, compresa la supplenza temporanea nelle scuole.
Il requisito richiesto per la tutela è quello di un’anzianità assicurativa di due anni e di un’anzianità contributiva di un anno; la mancanza di tali requisiti per chi è alla ricerca di una prima occupazione, i c.d. inoccupati, comporta l’esclusione dalla tutela, che riguarda i soli disoccupati, coloro che hanno perso un precedente posto di lavoro; per i lavoratori agricoli a tempo determinato la prestazione previdenziale è condizionata ad un numero minimo di giornate lavorative per ciascun anno di riferimento.
Importo e durata dell’indennità. Ai disoccupati, previa apposita domanda, spetta, a partire dall’ottavo giorno dall’estinzione del rapporto, un’indennità del 40% dell’ultima retribuzione, che comunque non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di categoria. La durata è quella di 6 mesi, dalla data di decorrenza, che si eleva a nove mesi per i lavoratori ultracinquantenni. Spetta anche ai lavoratori a part time verticale, in misura normale nel caso di contratto di durata superiore ai sei mesi, in misura inferiore se di durata inferiore. L’indennità viene corrisposta anche ai disoccupati volontari – dimissionari o licenziati per giusta causa – con decorrenza, tuttavia, dal trentottesimo giorno dall’estinzione del rapporto.
Il sussidio straordinario. A favore dei lavoratori che non abbiano i requisiti per essere ammessi all’indennità di disoccupazione è previsto il sussidio straordinario, sempre che sussista il requisito di cinque contributi settimanali, se operai, o di un contributo mensile, se impiegati; il sussidio, anche nel caso di disoccupazione volontaria, viene concesso discrezionalmente dal ministro del lavoro, di concerto con il ministro del tesoro, per la durata di 90 giorni prorogabili ad un massimo di 180 giorni, con l’importo del 30% dell’ultima retribuzione (art. 36 L. 264/1949).