La politica economica contro la disoccupazione. La disoccupazione – ­strutturale, per mancanza delle condizioni necessarie per gli investimenti, congiunturale, per temporanea difficoltà di settore, territoriale o azienda­le, frizionale per problemi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro -, viene combattuta dai poteri pubblici con gli strumenti di politica econo­mica, rientranti nel diritto pubblico dell’economia.

Per quanto possa essere forte l’intervento pubblico è difficile che si raggiunga la piena occu­pazione, almeno nel nostro paese dove la disoccupazione è endemica, con conseguente permanenza di una percentuale – ora del l 0%, ma con punte molto più alte al sud e tra i giovani – di appartenenti alla popolazione atti­va cui il sistema economico non è in grado di fornire un posto di lavoro.

       Subentra per i disoccupati il regime di tutela previdenziale o assistenziale contro la disoccupazione.

Il reddito minimo garantito. Il primo intervento è quello assistenziale a favore degli individui ai quali, in mancanza di entrate sufficienti, oc­corre garantire un reddito minimo, o reddito di cittadinanza, più basso delle retribuzioni meno elevate al fine di non disincentivare la ricer­ca di un posto di lavoro.

Il salario d’inserimento in via sperimentale. Per il momento in Italia il reddito di cittadinanza, sotto la denominazione di salario d’inserimento, è riconosciuto, in via sperimentale, soltanto in quattro province, a carico del Fondo per le politiche sociali (art. 59 commi 45, 47 L. 449/1997).

La tutela previdenziale contro la disoccupazione ordinaria

La tutela previdenziale. Per i lavoratori opera la tutela contro la disoc­cupazione ordinaria, regolata da una pluralità di leggi, a partire dal r.d.l. 1827/1935, che si estende anche ai soci di cooperativa di lavoro, ma non ai lavoratori parasubordinati. Sono esclusi i lavora­tori cui sia garantita la stabilità del posto di lavoro, sono certamente esclusi dalla tutela i pubblici dipendenti di ruolo, la cui stabi­lità è più forte almeno dal punto di vista sostanziale; ma non i pubblici di­pendenti che abbiano un contratto a termine, compresa la supplenza tem­poranea nelle scuole.

Il requisito ri­chiesto per la tutela è quello di un’anzianità assicurativa di due anni e di un’anzianità contributiva di un anno; la mancanza di tali requisiti per chi è alla ricerca di una prima occupazione, i c.d. inoccupati, comporta l’e­sclusione dalla tutela, che riguarda i soli disoccupati, coloro che hanno perso un precedente posto di lavoro; per i lavoratori agricoli a tempo determinato la pre­stazione previdenziale è condizionata ad un numero minimo di giornate lavorative per ciascun anno di riferimento.

Importo e durata dell’indennità. Ai disoccupati, previa apposita do­manda, spetta, a partire dall’ottavo giorno dall’estinzione del rapporto, un’indennità del 40% dell’ultima retribuzione, che comunque non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di categoria. La durata è quella di 6 mesi, dalla data di decorrenza, che si eleva a nove mesi per i lavoratori ultracinquantenni. Spetta anche ai lavoratori a part time verticale, in misura normale nel caso di contratto di durata superiore ai sei mesi, in misura inferiore se di durata inferiore. L’indennità viene corrisposta anche ai disoccupati volontari – dimissionari o licenziati per giusta causa – con decorrenza, tuttavia, dal trentottesimo giorno dal­l’estinzione del rapporto.

         Il sussidio straordinario. A favore dei lavoratori che non abbiano i re­quisiti per essere ammessi all’indennità di disoccupazione è previsto il sussidio straordinario, sempre che sussista il requisito di cinque contributi settimanali, se operai, o di un contributo mensile, se impiegati; il sussidio, anche nel caso di disoccupazione volontaria, viene concesso discrezional­mente dal ministro del lavoro, di concerto con il ministro del tesoro, per la durata di 90 giorni prorogabili ad un massimo di 180 giorni, con l’im­porto del 30% dell’ultima retribuzione (art. 36 L. 264/1949).

 

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