La specialità del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro disciplina il rapporto tra il soggetto che si avvale della forza del lavoro altrui ed il soggetto che tale forza, mette a disposizione dell’altro.
La subordinazione tecnica e i mutamenti della stessa. la subordinazione tecnica consiste nell’assoggettamento, o anche assoggettabilità, del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro.
Una tale soggezione è mutata nel tempo in rapporto alle modifiche del modo di organizzazione del lavoro e delle modalità della produzione (si pensi ai mutamenti subiti a seguito delle innovazioni tecnologiche, dalla meccanizzazione alla computerizzazione e si pensi anche alla diversità quantitativa e qualitativa di soggezione in considerazione della qualifica, da quella di dirigente a quella di manovale).
La subordinazione tecnica comporta l’instaurarsi di un rapporto autorità-libertà che regola relazioni tra eguali, almeno dal punto di vista formale; lo stato di soggezione per espressa disposizione di legge (artt. 2086 e 2094 cc.), richiede limitazioni normative del potere direttivo a tutela della libertà e dignità dei lavoratori; ed a questa funzione certamente risponde il diritto del lavoro, come complesso di norme dello stato a tutela dei lavoratori
La funzione protettiva della legge e del contratto collettivo
La dipendenza economica. In realtà, la subordinazione tecnica, che riguarda lavoratori tra di loro eterogenei, ha rappresentato lo schermo dietro al quale si è nascosta la dipendenza economica; la quale ha assunto in tal modo rilevanza indifferenziata, nonostante il diverso grado della stessa, dal rapporto di dirigenza a quello di semplice manovalanza.
Per molti aspetti la funzione di tutela del diritto del lavoro ha avuto come suo presupposto la dipendenza economica, piuttosto che la subordinazione tecnica; ed infatti, la funzione protettiva si è estesa anche agli aspetti economici, quali la retribuzione, l’orario e le altre condizioni di lavoro, comprese quelle a tutela della salute.
Condizioni generali del contratto e tutela legislativa del contraente più debole. La dipendenza economica di un soggetto ad un altro soggetto è una situazione in cui uno dei due contraenti si trova in una posizione di debolezza rispetto all’altro; basti considerare i rapporti tra produttori e consumatori, tra imprese assicurative ed assicurati, tra grande imprenditore e piccolo imprenditore. Nel mercato non esiste l’eguaglianza sostanziale tra i contraenti, in quanto viene a crearsi una situazione di monopolio o di oligopolio di un contraente, che normalmente è il venditore, nei confronti dell’altro, che normalmente è il compratore.
Di questa situazione di supremazia di un soggetto su di un altro si è reso conto lo stesso legislatore che considera condizioni generali del contratto quelle determinate dal contraente più forte; le condizioni generali del contratto, come appare dall’ art. 1341 cc., esplicano efficacia sulla base non del consenso, ma della semplice conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, del contraente più debole, per l’efficacia si richiede soltanto che il contraente più debole sia messo in grado di conoscere, secondo l’ordinaria diligenza, le condizioni determinate dall’ altro contraente.
Il legislatore interviene a tutela del contraente più debole determinando il prezzo massimo e una serie di altri limiti con i quali attenuarne l’inferiorità. Le norme protettive non soltanto hanno natura imperativa, ma esplicano l’efficacia di sostituirsi alle diverse clausole contrattuali o alle condizioni generali del contratto attraverso il meccanismo della sostituzione automatica determinato dal combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 1 c.c..
La dipendenza economica più accentuata del lavoratore. Se la dipendenza economica è una costante della maggioranza dei rapporti economici, essa comunque non è tale da non consentire al contraente più debole, che è il compratore o il consumatore, di scegliere l’altra parte e concordare alcune condizioni per la disciplina del rapporto: la scelta del tipo di macchina, del concessionario, di un tipo, anziché un altro, di assicurazione. .
Il monopolio del “compratore” della forza lavoro (monopsonio). Viceversa, nel mercato del lavoro viene a crearsi una situazione di monopolio del compratore (monopsonio), quella del datore di lavoro che “compra”, con conseguente necessità di tutelare il venditore, ossia il prestatore che “vende” le energie lavorative; naturalmente il riferimento alla compravendita è simbolico, in quanto il contratto di lavoro non risponde in alcun modo a quello di compravendita, che comporterebbe l’inammissibile riduzione del lavoro ad una res.
L’assimilazione del lavoratore al “venditore” comporta che venga determinato dalla legge non il prezzo massimo, ma il prezzo minimo, quale è, nel nostro ordinamento, la retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dall’art. 36 co. 1 cost.; ed inoltre l’intera regolamentazione del rapporto è determinata da norme di legge a tutela sia dell’integrità fisica e morale del lavoratore, sia delle condizioni economiche.
L’estensione all’intero rapporto della legislazione del lavoro. La differenza rispetto alla legislazione protettiva negli altri rapporti consiste, altresì, nel fatto che la legislazione del lavoro copre tutti gli aspetti, dalla formazione al contenuto, come la retribuzione e l’orario, allo svolgimento, comprese le vicende attinenti al lavoratore (malattia, infortunio, maternità), o all’azienda, come la contrazione dell’ attività, fino all’ estinzione del rapporto. Il lavoratore, a livello individuale, non è in grado, salvo poche eccezioni, di determinare alcunché, con difficoltà anche di scelta dell’altra parte, proprio in ragione del monopolio che viene a crearsi sul mercato a favore dei datori di lavoro.
La rilevanza penale e le classificazioni del diritto del lavoro. Le norme di legge sono sanzionate penalmente, in quanto gli interessi dei lavoratori assumono rilevanza generale; si tratta, tuttavia, di una tutela debole, priva di deterrenti effettivi, con conseguente disapplicazione diffusa.
La sostituzione dell’autonomia collettiva all’autonomia individuale. L’autonomia contrattuale che, il lavoratore non è in grado di esercitate a livello individuale, viene esercitata dal lavoratore collettivo, ossia dal sindacato, con la conseguenza che per il prestatore viene a crearsi un’altra situazione di subordinazione, quella nei confronti dell’autorità sindacale. Da qui la necessità che vengano introdotte adeguate forme di democrazia sindacale mediante le quali garantire al lavoratore di sottrarsi all’autorità e di partecipare alle decisioni del sindacato, specie quelle che danno luogo alla contrattazione collettiva.