La legge e la contrattazione prevedono il diritto del lavoratore di sospendere l’esecuzione della prestazione di lavoro, in presenza di determinati eventi o per soddisfare esigenze ritenute meritevoli di tutela. Le prime, fondamentali, esigenze prese in considerazione sono legate alle condizioni fisiche della malattia, dell’infortunio, della gravidanza e del puerperio. In presenza di tali eventi, l’articolo 2110 del Codice Civile stabilisce che, ove non siano previste dalla legge forme equivalenti di previdenza o assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione o una indennità da parte del datore di lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro se non dopo che sia decorso il periodo di conservazione del posto stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità: l’intero periodo di assenza è computato nell’anzianità di servizio. Il progresso civile e sociale, mentre ha fatto venire meno il servizio di leva obbligatoria, ha consentito di rafforzare le altre tutele codicistiche (soprattutto con riguardo alla maternità), e di apprestare analoghe garanzie per soddisfare nuove esigenze o nuovi bisogni.

Diritti speciali di sospensione della prestazione lavorativa (senza diritto alla retribuzione) sono stati, ad esempio, previsti: in relazione allo stato di tossicodipendenza o di patologie alcolcorrelate, al fine di consentire al lavoratore di partecipare a programmi terapeutici e riabilitativi; in relazione allo stato di disabilità, quando vi sia un aggravamento delle condizioni di salute o vi siano significative variazioni dell’organizzazione del lavoro.

Sono stati, altresì, previsti “congedi per eventi e cause particolari”, che, a seconda dei casi, possono essere retribuiti o non retribuiti. Di particolare rilievo sono i congedi per la formazione, che si aggiungono ai permessi di studio, nonché gli ulteriori, distinti, “congedi per la formazione continua”, finalizzati ad attuare il principio in base al quale tutti “i lavoratori, occupati o non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali”.

Nei congedi formativi, peraltro, appare evidente come il diritto di assentarsi (e di non svolgere la prestazione di lavoro) sia legato non ad uno stato fisico che è di ostacolo al regolare svolgimento della prestazione di lavoro, bensì sia riconosciuto sulla base di una valutazione di meritevolezza della causa (formazione) che determina l’assenza dal lavoro. La stessa ratio è ravvisabile nelle disposizioni che riconoscono diritti di aspettative o permessi per chi svolge funzioni di rappresentanza sindacale, nonché per chi svolge “funzioni pubbliche elettive”. In particolare, i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e delle Assemblee regionali hanno facoltà di richiedere una aspettativa non retribuita. Anche ai lavoratori donatori di midollo osseo, sangue e emocomponenti sono riconosciuti permessi retribuiti.

 

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