Limite oggettivo al recesso ordinario. Il recesso del datore di lavoro, denominato licenziamento, si configura come ordinario se esso è con preavviso e comporta l’uscita dal rapporto a tempo indeterminato, è inoltre assoggettato anche al limite del giustificato motivo introdotto dall’art. 3 L. 604/1966, salvo che in tre ipotesi, determinate dalla L.108/1990, in cui è ammessa la libera recidibilitĂ , o recesso ad nuÂtum, prevista dall’art. 2118 cc. La prima delle tre ipotesi è quella dei dirigenti, ad alto liÂvello, con i quali sussiste un rapporto di fiducia intuitu personae; il venir meno della fiducia, sulla base di una valutazione dello stesso datore, a preÂscindere da comportamenti colpevoli del prestatore, legittima il datore ad uscire dal rapporto, con l’unico limite del preavviso.
I limiti collettivi. Se non opera il limite legislativo del giustificato moÂtivo si applicano sempre che il datore sia iscritto all’associazione stipulante, i limiti dei contratti collettivi i quali prevedono, nel caso di liÂcenziamento ingiustificato, una forte penalizzazione economica, molte mensilitĂ di retribuzione, a carico del datore di lavoro.
La libera recedibilitĂ dal punto di vista della legge e l’applicazione della normativa collettiva presuppone che alla qualifica dirigenziale corrispondano le mansioni di dirigente in senso stretto, con conseguente esclusione dell’ipotesi in cui le parti, pur avendo concordato la qualifica dirigenziale, abbiano convenzionalmente stabilito la diversa natura delle mansioni da assegnare e da svolgere, con rilevanza della qualifica dirigenziale come meramente convenzionale ai fiÂni del licenziamento.
P.A. Anche nel pubblico impiego il licenziaÂmento del dirigente può avvenire ad nutum con preavviso o per giusta causa; la mancanza della giusta causa secondo la giurisprudenza non comÂporta la nullitĂ del licenziamento, ma la conversione in licenziamento ad nutum, con le conseguenze che ne derivano.
Requisiti di pensione. La seconda ipotesi è quella dei lavoratori che abbiano raggiunto l’etĂ pensionabile, in possesso degli altri requisiti penÂsionistici.
Il lavoro domestico. La terza ipotesi è quella del lavoro domestico, esÂsendo la libera recedibilitĂ predisposta a garanzia della privacy familiare contro la presenza, nel nucleo familiare, di una persona estranea.
Nelle altre ipotesi il recesÂso del datore con preavviso dal rapporto a tempo indeterminato deve avÂvenire per giustificato motivo o soggettivo (notevole inadempimento del prestatore) o oggettivo (le ragioni aziendali), secondo le modalitĂ stabilite della L. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni. La legge sui liÂcenziamenti è inderogabile, con conseguente esclusione della previsione contrattuale, collettiva o individuale, d’ipotesi di estinzione di un rapporÂto di lavoro a tempo indeterminato diverse da quelle previste dalla stessa legge (cass. 13 maggio 2000, n. 6175).
In tal modo il recesso dal rapporto a tempo indeterminato presenta sia l’aspetto del recesso ordinario, fattispecie satisfativa, in quanto è prevista la regola del preavviso, sia l’aspetto del recesso straordinario, fattispecie risolutiva, in quanto il presupposto del recesso è un evento, sia pur diverÂso dalla giusta causa, che comunque incide negativamente sull’assetto deÂgli interessi raggiunto con il contratto, impedendone la realizzazione.