La serrata è stato il tipico e tradizionale mezzo di lotta sindacale dei datori di lavoro. Essa consiste nella sospensione dell’attivitĂ  dell’impresa, realizzata da uno piĂą imprenditori, di regola contro gli stessi collettivi dei lavoratori.

La costituzione repubblicana riconosce il diritto di sciopero ma ignora invece la serrata ed esclude ogni possibile equiparazione di quest’ultimo al primo.

Nel nostro ordinamento non può essere configurato un diritto di serrata, mentre esiste un diritto di sciopero.

Non può essere penalmente perseguita la serrata a fini contrattuali,nè la serrata di solidarietà o di protesta.

Il divieto penale di serrata si giustificava, nell’ordinamento corporativo, con esistenza di una magistratura e del lavoro in sede collettiva, competente a risolvere anche le controversie collettive economiche, onde, venuta meno, con quell’ordinamento, anche questa competenza del giudice statale, si deve ritenere che la serrata sia compresa nella libertĂ  del singolo.

La libertĂ  di serrata significa legittimitĂ  della serrata esclusivamente confronti dello stato e ne esclude soltanto la perseguibilitĂ  sul piano penale. Mancando il riconoscimento di un diritto di serrata, quest’ultima costituisce inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Ne consegue che il datore di lavoro che faccia serrata rifiuta illegittimamente la prestazione dei suoi lavoratori ed è tenuto ugualmente retribuirli.

La serrata è un mezzo di lotta sindacale al quale i datori di lavoro fanno ricorso sempre meno frequentemente.

Alla serrata si ricorre quasi esclusivamente nei casi in cui le modalitĂ  dello sciopero determinano la impossibilitĂ  di gestire l’impresa uno stabilimento. In questi casi, la serrata si esercita nella forma del c.d. ” ritiro della direzione” e cioè nell’abbandono dell’impresa nelle mani di lavoratori illegittimamente scioperanti.

 

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