Negli anni più recenti il legislatore è intervenuto, sostituendo il preesistente sistema centralizzato con un sistema decentrato, attribuendo alle Regioni le competenze in materia di governo del mercato del lavoro ed autorizzando i privati all’esercizio dell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Il Governo ha emanato il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, con il quale sono state conferite alle Regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti di governo del mercato del lavoro.

Sono state decentrate, a livello regionale, le funzioni e i compiti relativi al collocamento e tutte le iniziative dirette ad incrementare l’occupazione ed a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il D.Lgs. n. 469 aveva indicato gli organismi che dovevano essere istituiti e le Commissioni paritetiche del collocamento; alcune di queste disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, essendo in contrasto con il principio costituzionale dell’autonomia delle Regioni.

Il D.Lgs. n. 469 aveva inoltre stabilito l’attribuzione alle Province, sempre con legge regionale, delle funzioni e dei compiti relativi alle varie forme di collocamento, nonché l’attivazione di Centri per l’impiego che si erano sostituiti a tutte le precedenti strutture amministrative decentrate di gestione del collocamento.

Per quanto attiene alle Commissioni paritetiche va detto che il D. Lgs. 469 aveva soppresso la Commissione centrale per l’impiego, trasferendo i relativi compiti alla Conferenza Stato – Regioni.

Il D.Lgs. n. 469 del 1997 aveva poi previsto le Commissioni regionali per le politiche del lavoro tripartite e permanenti, concepite dal legislatore come “sede concertativa di proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro” con assegnati i compiti in precedenza assegnati alle Commissioni regionali per l’impiego.

Si era anche prevista l’istituzione da parte delle Province di una Commissione provinciale per le politiche del lavoro, anch’essa tripartita e permanente.

Un altro aspetto interessante della riforma del 1997 è stata l’istituzione di un Servizio Informativo Lavoro (SIL), gestione con mezzi informatici di tutti i lavoratori in cerca di occupazione o desiderosi di cambiare lavoro, mettendo così a disposizione dei datori di lavoro tutti i dati raccolti.

Da quanto precede emerge come le modificazioni strutturali dell’istituto del collocamento si accompagnino a profonde trasformazioni funzionali del medesimo.

Esso era nato come istituto che si era sviluppato ed organizzato come funzione pubblica. L’inadeguatezza di tale sistema a rispondere alle esigenze di un sistema economico e produttivo in costante evoluzione, ha indotto il legislatore a riformarlo radicalmente, con l’obiettivo di abilitare le strutture pubbliche ad intervenire attivamente nel mercato del lavoro, non più solo come mediazione, ma operando come sistema di servizi per l’impiego in grado di rilevare i movimenti del mercato del lavoro e di indicarne le linee di tendenza e di intervenire sull’offerta di lavoro anche attraverso un indirizzo dei percorsi formativi che consentano un più facile accesso all’occupazione.

 

La riforma del lavoro

La scelta del decentramento amministrativo dei servizi all’impiego, già prevista dalla riforma del 1997, è stata rafforzata con la riforma costituzionale (L. Cost. n. 3/ 2001), la quale, nel riformulare l’art.117 Cost., ha previsto tra le materie di competenza concorrente Stato/Regioni la “tutela e sicurezza del lavoro”.

L’ultimo intervento del legislatore nazionale è stato attuato in occasione della riforma del mercato del lavoro di cui al D. Lgs. n.276 del 2003 con il quale si è dettata una nuova disciplina sull’esercizio dell’attività di mediazione da parte dei soggetti privati, e sulla c.d. Borsa continua nazionale del lavoro, il tutto nella prospettiva di fissare, ancora una volta, i princìpi fondamentali in materia dei servizi d’impiego, con particolare riferimento al collocamento, pubblico e privato e di somministrazione di manodopera.

 

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