Diversa invece è la recente esperienza della contrattazione del gruppo FIAT (ora FCA). Il contratto specifico di lavoro, da ultimo rinnovato nel 2019, contiene un’articolata clausola di esigibilità: è la clausola 11, denominata clausola di responsabilità. Occorre evidenziare che:

  1. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, e di violazione delle condizioni stabilite nel contratto, sono previste sanzioni a carico dei soggetti collettivi che intaccano i contributi ed i permessi sindacali.
  2. Le stesse misure si applicano anche in caso di comportamenti individuali e collettivi dei lavoratori, idonei a violare in misura significativa le clausole del contratto.
  3. La natura collettiva delle sanzioni previste dalla clausola 11 anche per i comportamenti individuali esclude la possibilità di sanzionare disciplinarmente i lavoratori che, ad esempio, dovessero aderire ad uno sciopero proclamato in violazione della clausola di esigibilità.
  4. La clausola 9 (inscindibilità delle disposizioni contrattuali) prevede che la violazione da parte del singolo lavoratore delle disposizioni del contratto collettivo, considerate inscindibili tra loro, costituisca infrazione disciplinare.

Il contratto FCA del 2015 prevede l’ulteriore e specifica responsabilità individuale del componente del Consiglio delle r.s.a:

  • Si tratta di un organo collegiale che decide a maggioranza dei suoi componenti e che viene qualificato come l’unico titolare all’interno dell’unità produttiva della potestà di attivare le misure di autotutela sindacale, per il tramite delle procedure di raffreddamento.
  • Secondo tali procedure, da esperire obbligatoriamente, lo sciopero deve essere proclamato a maggioranza dei componenti del Consiglio, con un preavviso di 24 ore e previo inserimento di una serie di incontri conciliativi con la Direzione Aziendale.
  • La violazione di tali procedure comporta la responsabilità dei singoli r.s.a. e delle rispettive organizzazioni sindacali che hanno determinato la maggioranza in senso al Consiglio ai fini della deliberazione di scioperare.