Seppur le prime assemblee interne ai luoghi di lavoro nacquero agli inizi del XX secolo, il regime corporativo le soppresse, riducendo il sindacato ad un mero ruolo esterno. Nel ’43 le commissioni interne furono ricostituite, laddove vi fossero più di 40 dipendenti. Esse erano formate per elezione, e se i dipendenti erano in numero fra 5 e 40 veniva designato un delegato.
Le commissioni erano prive di sostanziali rapporti con il sindacato, cosicché le confederazioni iniziarono a dotarsi di meccanismi di rappresentanza; fu poi lo statuto dei lavoratori (l. 300/70) che definì la formazione di un organismo rappresentativo affianco alle commissioni. In particolare l’art. 19 dello statuto prevedeva la formazione di questi organi nell’ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative. Questa previsione intendeva rafforzare la posizione dei sindacati più rappresentativi all’interno dei luoghi di lavoro.
La legge definisce questi concetti con il termine “ambito” sindacale: questo concetto generico è voluto per rendere meno rigidi possibili i parametri dei rapporti fra i sindacati e queste associazioni; con tale previsione inoltre il legislatore ha voluto tutelare le confederazioni più importanti da un lato e le iniziative autonome dei lavoratori dall’altro.
A proposito della maggiore rappresentatività si distinse fra rappresentatività storica, definizione attribuita alle grandi organizzazioni che avevano promosso i sindacati in Italia, e rappresentatività tecnica, attribuita ai sindacati minori nati dall’iniziativa privata
L’ articolo 19 fu messo in discussione poiché si riteneva illegittimo, in quanto in violazione della libertà e della uguaglianza. Infine fu sottoposto a referendum abrogativo nel 1995. In questa occasione furono emendati i riferimenti alla maggiore rappresentatività e la distinzione fra associazioni di ambito provinciale o nazionale firmatarie di contratti collettivi.
La nuova normativa quindi prevede che possano costituire rappresentanze sindacali tutti i sindacati che abbiano sottoscritto un contratto collettivo; questa modifica fu sentita dal tessuto sociale ma non dal legislatore. Il nuovo art. 19 ha fatto sorgere la questione del possibile accreditamento del sindacato da parte del datore di lavoro;già in precedenza la corte aveva escluso che il datore potesse stipulare accordi con i sindacati. Su questo profilo di legittimità costituzionale è ritornata affermando che la nuova formulazione dell’articolo non contrasta con il 3 e il 39 cost. poiché l’accreditamento del sindacato dipende dall’effettiva azione del sindacato all’interno dell’ambiente di lavoro: difatti la costituzione della rappresentanza dipenderebbe dall’esistenza di determinati criteri dettati dalla legge.
in sostanza quindi solo apparentemente i datori hanno la possibilità di accreditare i sindacati, quando invece la legge definisce con precisione i criteri per costituire la rappresentanza. A questo si deve aggiungere che il datore non ha alcun interesse a stipulare un contratto con un soggetto poco rappresentativo, perché questo equivarrebbe a non stipularlo.
Il protocollo d’intesa e l’accordo interconfederale del 1993 hanno stabilito l’esistenza delle rappresentanze sindacali unitarie (rsu) i cui membri sono per due terzi eletti dai lavoratori dell’azienda e per un terzo dall’organizzazione che ha stipulato il contratto collettivo. Tale riserva del terzo porta ad una distorsione del sistema delle rappresentanze. Tuttora nulla vieta ad un sindacato che e abbia i requisiti si costituire una rappresentanza aziendale laddove ci sia già quella unitaria, venendosi così a formare sia una rappresentanza legale che una contrattuale.
Un sistema più rigido delle rappresentanze sindacali è stato introdotto per l’impiego pubblico: è stato fondato un sistema sul dato associativo e su quello elettorale; desunti dalla percentuale delle deleghe per i versamenti dei contributi sindacali. Per cui i voti sufficienti corrispondono al 5% della media ponderata fra iscritti e voti nel comparto.
Anche la legge comunitaria prevede rappresentanze per i lavoratori.