La pensione di anzianità spetta al lavoratore che abbia maturato 35 anni di contribuzione e 57 anni o 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età
In via transitoria e fino al 2007, la pensione di anzianità spetta anche a chi, avendo maturato 35 anni di contribuzione, abbia un età crescente da 52 a 57 anni, o un anzianità contributiva maggiore, indipendentemente dall’età
L’art 59 c.6 pone però delle deroghe per i lavoratori qualificati da contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equiparati, per i lavoratori in inabilità o in cassa integrazione o per i lavoratori precoci.
Le disposizioni su pensionamenti prevedono di norma, anche il diritto alla pensione di anzianità con un anticipo di 5anni o più rispetto al requisito dei 35 anni di contribuzione.
La pensione di anzianità può essere considerata come una pensione di vecchia anticipata.
Si puoi ritenere che il titolo dal quale trae giustificazione la tutela dei lavoratori risieda in ciò che cittadini lavoratori hanno contribuito al benessere della collettività.
Ne consegue la presunzione che la cessazione dell’attività lavorativa dia luogo ad una situazione di bisogno non in funzione dell’età, ma del lavoro già svolto.
La legge 242/04 di recente ha modificato la disciplina ,che però avrà una applicazione graduale nel tempo, dato che il legislatore ha voluto tutelare le aspettative dei lavoratori che già avessero maturato una certa anzianità contributiva.
Così la previdente disciplina si continua ad applicare per i lavoratori che entro il 31 dic 07, matureranno i requisiti di età e contributi previsti precedentemente.
Mentre la L .243/04 dispone che il diritto alla pensione si consegue, quando è liquidata:
quando sono maturati 40 anni di contribuzione
quando l’anzianità contributiva è di almeno 35 anni , con età di 60 anni fino al 2009 e 61 anni dal 2010.
Se la pensione è invece liquidata col sistema contributivo, il diritto si acquista con; 40 anni di contributi a qualunque età; 35 anni di contributi se donna ha 60 anni o l’uomo 65 anni.
Mentre dal 2014 i requisiti di età sono incrementati di 1 anno,salvo decisone contrario del ministro dell’economia.
Sono esclusi in base all’art 1 L.243/04 dalla nuova disciplina: lavoratori iscritti agli enti previdenziali privatizzati; i lavoratori che nel marzo 04 erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria e le lavoratrici che optano per la liquidazione di anzianità, nonché ai lavoratori iscritti presso la gestione dell’INPS.
Inoltre sempre per contenere gli oneri della spesa il legislatore ha cercato di ritardare l’inizio dell’erogazione delle pensioni attraverso la previsione di vantaggi verso i lavoratori che decidono volontariamente di ritardare il godimento.
Tali lavoratori godono così di un trattamento retributivo maggiore se decidono il posticipo del pensionamento.
Ma si deve notare come:
da un lato: il lavoratore avrà solo diritto ad una pensione calcolata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al momento in cui ha chiesto il posticipo .
dall’altro: non è dato sapere se la diminuzione del gettito contributivo conseguente all’esercizio della facoltà è compensata o no dal minor onere delle prestazioni. Infatti la l. 232/04 prevede che il governo verifichi i risultati del sistema di incentivazione per valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. L’esito potrebbe determinare l’eventuale modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità.