La mobilità orizzontale

Essa consiste nell’assegnare mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, e non basta che le retribuzioni siano uguali per affermare quest’equivalenza. Affinché la variazione non risulti pregiudizievole per il lavoratore occorre un’affinità tra le vecchie e le nuove mansioni, che  si ravvisa nella conservazione della posizione professionale acquisita all’interno della organizzazione produttiva.

 

La mobilità verso l’alto

Il già citato art. 2103 permette l’assegnazione a mansioni superiori stabilendo che il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente. Una deroga è stata introdotta dall’art. 6 della legge n° 190 del 1985, in base al quale la qualifica superiore matura dopo un periodo di almeno tre mesi di svolgimento delle mansioni superiori (oppure quello fissato dai contratti collettivi).

L’art. 2103 stabilisce, con riferimento al mutamento di mansioni ed al trasferimento, che ogni patto contrario è nullo, escludendo la validità anche dei patti collettivi (inderogabilità). La nullità comporta l’inefficacia di ogni modifica in peius. Nel caso di dequalificazione la giurisprudenza riconosce il diritto di risarcimento sia patrimoniale sia non (secondo la tutela della dignità sociale e professionale).

Lo statuto lav all’art. 13 prevede il diritto alla promozione automatica, ossia l’acquisizione di una qualifica corrispondente ad un livello superiore dopo un certo periodo di permanenza nelle mansioni di livello più basso.

 

Il trasferimento del lavoratore

L’art. 2067, co. 1, c.c., disciplina anche il potere di trasferimento, disponendo che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Ciò in quanto il trasferimento può comportare la lesione di interessi lavorativi ed extralavorativi. Infatti, il trasferimento è definitivo, ed in ciò si differenzia dalla trasferta. L’onere della prova della legittimità del trasferimento è a carico del datore. Va notato che l’art. 2067, c.c., non si riferisce al trasferimento da una località all’altra, ma al trasferimento da un’unità produttiva all’altra: per unità produttiva deve intendersi ogni articolazione autonoma dell’impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa della quale è elemento organizzativo.

Vi è la necessità del nulla-osta delle associazioni sindacali di appartenenza qualora il trasferimento riguardi i dirigenti delle r.s.a. Per i funzionari pubblici è richiesto il loro consenso espresso.

 

Lascia un commento