Il diritto sindacale si fonda sul principio della libertà sindacale, riconosciuta e regolata, oltre che da fonti normative interne, da diverse fonti internazionali ed europee.
Tra le fonti internazionali assumono anzitutto rilievo le Convenzioni 87 e 98 dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL):
- La convenzione n.87 riconosce ai lavoratori ed ai datori di lavoro il diritto di costituire organizzazioni sindacali senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dello Stato
- La convenzione n.98 garantisce i lavoratori da ogni tentativo del datore di lavoro di compromettere la loro libertà sindacale e tutela le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro contro qualsiasi atto di ingerenza
In ambito europeo la normativa in materia di rapporti collettivi di lavoro non risulta particolarmente sviluppata, in quanto è affidata alle competenze degli Stati membri:
- Il TFUE esclude l’intervento dell’UE in materia di diritto di associazione, sciopero e serrata
- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riconosce tuttavia la libertà di associazione sindacale ed il diritto di negoziazione collettiva e di sciopero; è da rammentare che il TUE attribuisce alla citata Carta lo stesso valore giuridico dei trattati
In Italia è la stessa Costituzione a sancire il principio fondamentale della libertà di organizzazione sindacale (art.39 comma 1). Rispetto al più generale diritto di associazione garantito dall’art.18 Cost, la libertà di organizzazione sindacale è più specifica e più ampia, perché tutela la dimensione individuale che la dimensione collettiva, nonché ogni forma di organizzazione associativa e non associativa.
Tra le fonti interne, inoltre, occorre ricordare lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), che riconosce e garantisce la libertà sindacale nei luoghi di lavoro.