La libertà sindacale nel pubblico impiego

La privatizzazione del pubblico impiego ha determinato il definitivo abbandono della concezione per cui una azione sindacale nei pubblici impieghi contrasterebbe con riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici e con la garanzia dell’imparzialità della pubblica amministrazione ( art. 97 Cost.).

Di recente, la legge ha stabilito che la contrattazione collettiva del pubblico impiego si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni industriali. Ha previsto che, anche delle pubbliche amministrazioni, la libertà e l’attività sindacali sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge n. 300 del 1970 con la conseguenza che i pubblici dipendenti e le loro organizzazioni sindacali hanno gli stessi diritti e le stesse prerogative dei dipendenti da datori di lavoro privati e dei loro sindacati.

Organizzazione sindacale di tipo associativo e di tipo istituzionale 

Anche l’organizzazione sindacale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allo stesso modo di quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, è articolata su base associativa e su base istituzionale.

L’organizzazione sindacale di tipo associativo è costituita dalle associazioni sindacali alle quali i pubblici dipendenti e hanno il diritto e la libertà di iscriversi.

Per quanto riguarda invece quella di tipo istituzionale, stabilendo che, in ciascuna amministrazione le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi possano costituire rappresentanze sindacali aziendali in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre 15 dipendenti e nelle sedi o strutture periferiche considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva, la legge prevede che, in ciascuna amministrazione o ente o struttura amministrativa, possa essere istituito, all’iniziativa anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali un organismo di rappresentanza unitaria del personale, che assorbe e sostituisce quelle istituite.

I componenti di tali rappresentanze sono eletti con procedure e criteri che sono individuati dalla contrattazione collettiva e; deve essere comunque garantita sia la partecipazione di tutti lavoratori e la facoltà di presentare liste anche all’organizzazioni sindacali che non siano ammesse alla trattativa per la sottoscrizione dei contratti collettivi.

Poiché le rappresentanze sindacali, aziendali unitari, possono essere costituite soltanto in amministrazioni o enti che occupano più di 15 dipendenti, la legge abilita gli accordi e i contratti collettivi a favorire la costituzione di rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni.

Gli accordi e contratti collettivi disciplinano le modalità con le quali le rappresentanze unitarie esercitano i diritti di informazione e di partecipazione.

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